8.6.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 190/9
Sentenza del Tribunale del 16 aprile 2015 — Schenker Customs Agency/Commissione
(Causa T-576/11) (1)
((«Unione doganale - Recupero a posteriore di dazi all’importazione - Importazione di glifosato originario di Taiwan - Domanda di sgravio di dazi all’importazione presentata da uno spedizioniere doganale - Articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 - Clausola d’equità - Sussistenza di una situazione particolare - Dichiarazioni di immissione in libera pratica - Certificati di origine inesatti - Nozione di manifesta negligenza - Decisione della Commissione che dichiara ingiustificato lo sgravio dei dazi»))
(2015/C 190/10)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Schenker Customs Agency BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: J. Biermasz e A. Jansen, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente L. Keppenne e F. Wilman, successivamente A. Caeiros e B. R. Killmann, agenti, assistiti da Y. Van Gerven, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C (2011) 5208 definitiva della Commissione, del 27 luglio 2011, con la quale è stato stabilito che, in un caso specifico, lo sgravio dei dazi all’importazione non è giustificato (fascicolo REM 01/2010).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Schenker Customs Agency BV è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
(1) GU C 25 del 28.1.2012.
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