21.3.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 106/29
Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2016 — GFKL Financial Services/Commissione
(Causa T-620/11) (1)
([«Aiuti di Stato - Normativa fiscale tedesca relativa al riporto delle perdite sugli esercizi fiscali futuri (Sanierungsklausel) - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Ricorso di annullamento - Incidenza individuale - Ricevibilità - Nozione di aiuto di Stato - Carattere selettivo - Natura e struttura del sistema fiscale - Risorse pubbliche - Obbligo di motivazione - Legittimo affidamento»])
(2016/C 106/31)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: GFKL Financial Services AG (Essen, Germania) (rappresentanti: inizialmente M. Schweda, S. Schultes-Schnitzlein, J. Eggers e M. Knebelsberger, successivamente M. Schweda, J. Eggers, M. Knebelsberger e F. Loose, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente T. Maxian Rusche, M. Adam e R. Lyal, successivamente T. Maxian Rusche, R. Lyal e M. Noll-Ehlers, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e K. Petersen, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2011/527/UE della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società («KStG, Sanierungsklausel») (GU L 235, pag. 26).
Dispositivo
1)
L’eccezione di irricevibilità è respinta.
2)
Il ricorso è respinto in quanto infondato.
3)
La GFKL Financial Services AG sopporterà le proprie spese nonché i due terzi di quelle sostenute dalla Commissione europea. La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese.
4)
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 39 dell’11.2.2012.
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