27.10.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 331/24
Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2012 — Rautenbach/Consiglio e Commissione
(Causa T-222/11) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Zimbabwe - Cancellazione dall’elenco delle persone interessate - Ricorso di annullamento - Non luogo a provvedere)
2012/C 331/46
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Muller Conrad Rautenbach (Harare, Zimbabwe) (rappresentanti: S. Smith, QC, M. Lester, barrister e W. Osmond, solicitor)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e J. Herrmann, agenti) e Commissione europea (rappresentanti: E. Paasivirta, M. Konstantinidis e T. Scharf, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42, pag. 6), nonché del regolamento (UE) n. 174/2011 della Commissione, del 23 febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 49, pag. 23), nella parte in cui riguardano il ricorrente.
Dispositivo
1)
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
2)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie, le spese sostenute dal sig. Muller Conrad Rautenbach.
3)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 186 del 25.6.2011.
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