9.3.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 71/21
Ordinanza del Tribunale dell’11 gennaio 2013 — Charron Inox e Almet/Consiglio e Commissione
(Cause T-445/11 e T-88/12) (1)
(Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni - Dumping - Importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Cina - Dazio antidumping provvisorio - Non luogo a statuire - Dazio antidumping definitivo - Ricorso in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato in diritto)
2013/C 71/33
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Charron Inox (Marsiglia, Francia); e Almet (Satolas-et-Bonce, Francia) (rappresentante: avv. P.-O. Koubi-Flotte)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito da avv.ti G. Berrisch e A. Polcyn) (causa T-88/12); e Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e S. Thomas, agenti) (causa T-445/11)
Interveniente a sostegno del convenuto Consiglio: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e S. Thomas, agenti) (causa T-88/12)
Oggetto
Nella causa T-445/11, in via principale, domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 627/2011 della Commissione, del 27 giugno 2011, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di tubi d’acciaio inossidabile senza saldatura, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 169, pag. 1), nonché, in subordine, domanda di risarcimento del danno asseritamente subìto dalle ricorrenti a seguito dell’entrata in vigore immediata di tale regolamento e, nella causa T-88/12, in via principale, domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio, del 14 dicembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 336, pag. 6), nonché, in subordine, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti a motivo della riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori disposta da tale regolamento.
Dispositivo
1)
Le cause T-445/11 e T-88/12 sono riunite ai fini dell’ordinanza.
2)
Le eccezioni di irricevibilità sollevate nelle cause T-445/11 e T-88/12 sono riunite al merito.
3)
Non vi è più luogo a statuire nella causa T-445/11.
4)
Il ricorso nella causa T-88/12 è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto.
5)
La Charron Inox e l’Almet sopporteranno la totalità delle spese nella causa T-445/11.
6)
La Charron Inox e l’Almet sopporteranno, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nella causa T-88/12.
7)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nella causa T-88/12.
(1) GU C 290 dell’1.10.2011.
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