8.9.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 273/9
Ordinanza del Tribunale del 3 luglio 2012 — Ghreiwati/Consiglio
(Causa T-543/11) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Cancellazione dall’elenco delle persone interessate - Ricorso di annullamento - Non luogo a provvedere)
2012/C 273/15
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Emad Ghreiwati (Al Maliki, Siria) (rappresentante: P.-F. Gaborit, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M.-M. Joséphidès e B. Driessen, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: S. Bartelt ed E. Cujo, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento, da un lato, del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 228, pag. 1), e della decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 228, pag. 16), e, dall’altro, del regolamento (UE) n. 950/2011 del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 247, pag. 3), e della decisione 2011/628/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 247, pag. 17), nei limiti in cui il nome del ricorrente è stato inserito negli elenchi delle persone cui si applicano le misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Dispositivo
1)
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
2)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.
3)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 355 del 3.12.2011.
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