4.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 44/50
Ordinanza del Tribunale del 25 ottobre 2018 — VMS Deutschland / Commissione
(Causa T-613/11) (1)
([«Aiuti di Stato - Normativa tributaria tedesca concernente il riporto delle perdite agli esercizi fiscali futuri (Sanierungsklausel) - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Annullamento ad opera della Corte dell’atto impugnato - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»])
(2019/C 44/64)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: VMS Deutschland Holdings GmbH (Darmstadt, Germania) (rappresentanti: inizialmente D. Pohl, G. Burwitz, M. Maier e P. Werner, quindi D. Pohl e G. Burwitz, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Lyal, T. Maxian Rusche e M. Adam, quindi R. Lyal, T. Maxian Rusche e K. Blanck, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze, K. Petersen e R. Kanitz, quindi T. Henze, R. Kanitz e K. Stranz e infine T. Henze, R. Kanitz e S. Eisenberg, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione 2011/527/UE della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società («KStG, Sanierungsklausel») (GU 2011, L 235, pag. 26).
Dispositivo
1)
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
2)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla VMS Deutschland Holdings GmbH.
3)
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 32 del 4.2.2012.
Full & Egal Universal Law Academy