SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
11 settembre 2014 ( *1 )
«Aiuto di Stato — Casinò greci — Regime che prevede un onere dell’80 % sui diritti d’ingresso aventi importi diversi — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno — Nozione di aiuto di Stato — Vantaggio»
Nella causa T‑425/11,
Repubblica ellenica, rappresentata da P. Mylonopoulos e K. Boskovits, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da D. Triantafyllou, H. van Vliet e M. Konstantinidis, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 2011/716/UE della Commissione, del 24 maggio 2011, sugli aiuti di Stato C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09) concessi dalla Grecia a favore di determinati casinò in Grecia (GU L 285, pag. 25),
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
composto da N.J. Forwood, presidente, F. Dehousse (relatore) e J. Schwarcz, giudici,
cancelliere: S. Spyropoulos, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 dicembre 2013,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Prima del 1994, in Grecia erano operanti tre casinò, ossia quello di Mont Parnés, quello di Corfù e quello di Rodi. Il prezzo del biglietto d’ingresso veniva fissato dall’Ellinikos Organismos Tourismou (l’Ente ellenico del turismo; in prosieguo: «l’EOT») appartenente allo Stato. Tale prezzo, fissato rispettivamente in 2000 dracme greche (GRD) (circa EUR 6) per il casinò di Mont Parnés e in GRD 1 500 per i casinò di Corfù e di Rodi, nel 1997 è fissato in GRD 2 000 per il casinò di Corfù. Il Nomos n. 2160/1993 (legge n. 2160/1993, FEK A’ 118/19.7.1993) prevedeva che questi tre casinò avrebbero continuato a funzionare quali circoli dell’EOT fino all’ottenimento di una licenza da parte dell’autorità competente.
2
Il Nomos n. 2206/1994 (legge n. 2206/1994, FEK A’ 62/20.4.1994) ha previsto la concessione di un determinato numero di licenze. L’articolo 2, paragrafo 10, di tale legge prevedeva che il prezzo dei biglietti d’ingresso dei casinò di certe regioni sarebbe fissato mediante decisione ministeriale e che la stessa decisione avrebbe determinato la percentuale di tale prezzo che sarebbe versata allo Stato.
3
A tal riguardo, secondo il paragrafo 1 dell’apofasi tou Ypourgou Oikonomikon (decisione del ministero delle Finanze) n. 1128269/1226/0015/POL.1292, del 16 novembre 1995, FEK B’ 982/29.11.1995; in prosieguo: la «decisione ministeriale del 1995»), i gestori dei casinò sono tenuti ad emettere, a partire dal 15 dicembre 1995, un biglietto d’ingresso a persona conformemente alle disposizioni della stessa decisione. A tal proposito, secondo il paragrafo 5 dello stesso articolo, il prezzo del biglietto d’ingresso è stato fissato in GRD 5 000, convertiti in EUR 15 in virtù dell’articolo 31, paragrafo 13, del Nomos n. 2873/2000 (legge n. 2873/2000, FEK A’ 285/28.12.2000). Ai sensi del paragrafo 6 della decisione ministeriale del 1995, qualora persone, dalle quali non venga riscosso alcun importo per ragioni di promozione professionale o di obblighi sociali, entrano nelle sale da gioco, viene emesso un biglietto di serie speciale. La decisione ministeriale del 1995, al suo paragrafo 7, prevede anche che i gestori di casinò trattengano il 20 % del valore del biglietto d’ingresso come «diritto di emissione del biglietto e a copertura delle spese», inclusa l’IVA corrispondente, mentre il resto costituisce un «prelievo dello Stato». Ai sensi del paragrafo 7, secondo comma, della suddetta decisione ministeriale, in caso di emissione di biglietti gratuiti, il prelievo dello Stato è da corrispondere tenendo conto del prezzo del biglietto d’ingresso stabilito al paragrafo 5 dello stesso articolo.
4
Dopo il 1995, il casinò di Mont Parnés, il casinò di Corfù e il casinò di Rodi hanno continuato a funzionare quali circoli dell’EOT. L’EOT è stato poi sostituito quale gestore del casinò di Corfù e del casinò di Mont Parnés dall’Elliniki Etaireia Touristikis Anaptyxis (ente ellenico per lo sviluppo turistico, ETA), ente appartenente al 100 % allo Stato ellenico. Il casinò di Corfù ha continuato ad applicare diritti d’ingresso di EUR 6 fino alla sua privatizzazione il 30 agosto 2010 e, in applicazione della decisione ministeriale del 1995, a versare allo Stato l’80 % dei rispettivi importi. Del pari, al casinò di Rodi è stata rilasciata una licenza nel 1996 ed esso ha applicato diritti d’ingresso di GRD 5 000 (EUR 15) dopo la sua privatizzazione nell’aprile 1999. Dalla fine del 2000 al 2003, il casinò di Mont Parnés ha applicato diritti d’ingresso di GRD 1 500, divenuti EUR 6 a decorrere dal 1o gennaio 2002 e, dalla fine dell’anno 2000, l’80 % di tale diritti veniva versato allo Stato ellenico.
5
Dei sei nuovi casinò costituiti dopo il 1995 in base alla legge n. 2206/1994, ossia i casinò di Chalkidiki, Loutraki, Salonicco, Rio (Achaia), Xanthi (Tracia) e Syros, tutti, ad eccezione del casinò di Salonicco, applicano diritti d’ingresso di EUR 15.
6
Al casinò di Salonicco (gestito dalla società Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki AE) sono stati applicati diritti d’ingresso di EUR 6 in forza del nomothetiko diatagma 2687/1953 peri ependyseos kai prostasias kefalaion exoterikou (decreto legislativo n. 2687/1953, concernente l’investimento e la protezione dei capitali esteri, FEK A’ 317/10.11.1953), che prevede che le imprese create grazie all’investimento di capitali esteri beneficino di un trattamento perlomeno altrettanto favorevole di quello applicato alle altre imprese simili nazionali. Infatti, la domanda del gestore del casinò volta a fare fissare il prezzo del biglietto d’ingresso del casinò di Salonicco allo stesso livello di quello del casinò di Mont Parnés, vale a dire in EUR 6, è stata accolta dopo la Gnomodotisi 631/1997 tou Nomikou Symvouliou tou Kratous (parere dell’Avvocatura dello Stato ellenico n. 631/1997) del 16 ottobre 1997. Il paragrafo 7 della decisione ministeriale del 1995 concernente il prelievo dello Stato sui biglietti d’ingresso è stato applicato al casinò di Salonicco.
7
L’8 luglio 2009, la Koinopraxia Touristiki Loutrakiou AE OTA (gestore del casinò di Loutraki) ha presentato una denuncia alla Commissione delle Comunità europee riguardante la legislazione greca relativa al regime dei diritti d’ingresso nei casinò, facendo valere che un siffatto regime equivaleva a fornire un aiuto di Stato a tre operatori economici, ossia il casinò di Mont Parnés, il casinò di Corfù e il casinò di Salonicco.
8
Dopo alcuni scambi di osservazioni, la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale con decisione del 6 luglio 2010.
9
La Commissione ha ricevuto osservazioni dalle autorità elleniche e dagli interessati.
10
Il 24 maggio 2011, la Commissione ha adottato la decisione 2011/716/UE sugli aiuti di Stato C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09) concessi dalla Grecia a favore di determinati casinò in Grecia (GU L 285, pag. 25; in prosieguo: la «decisione impugnata»).
11
Secondo la definizione di cui al punto 9 della decisione impugnata, la misura in esame consiste in un trattamento fiscale discriminatorio a favore di determinati casinò, cui le autorità elleniche hanno dato esecuzione, da un lato, istituendo un prelievo uniforme dell’80 % sul prezzo dei biglietti d’ingresso nei casinò e, dall’altro, stabilendo due prezzi imposti differenziati per i biglietti d’ingresso. Così, il biglietto d’ingresso era fissato in EUR 6 per taluni casinò qualificati come «pubblici» dalla Commissione e in EUR 15 per gli altri casinò da essa qualificati come «privati». Al punto 10 della decisione impugnata, il casinò di Mont Parnés, il casinò di Corfù, il casinò di Salonicco e il casinò di Rodi erano indicati quali beneficiari della misura di cui trattasi.
12
La Commissione ha in seguito accertato l’esistenza di un aiuto di Stato. In particolare, ai punti 65 e 67 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che la misura di cui trattasi producesse effetti simili a quelli di una misura fiscale e dispensasse i casinò che praticavano un prezzo d’ingresso inferiore da un onere che avrebbero dovuto sostenere qualora l’imposizione fossa stata non discriminatoria. La misura in questione conferiva quindi ai casinò in questione un vantaggio, in quanto sul totale delle loro entrate dovevano sostenere un onere fiscale minore a persona. Ai sensi del punto 72 della decisione impugnata, il fatto che anche il cliente tragga beneficio dai diritti d’ingresso inferiori non ostava alla conclusione che la misura conferisse un vantaggio ai casinò interessati. Secondo i punti 73 e 74 della decisione impugnata, la prassi commerciale consistente nell’offrire biglietti d’ingresso gratuiti per i quali i casinò dovevano comunque versare allo Stato l’80 % del loro prezzo imposto rendeva ancora maggiore il vantaggio di cui trattasi. La Commissione si è basata su vari elementi di prova per indicare che tale prassi dell’ingresso gratuito non sembrava essere un’eccezione tra i casinò beneficiari dell’aiuto. Del pari, al punto 77 della decisione impugnata, la Commissione ha respinto l’argomento secondo cui i casinò cui si applicavano diritti d’ingresso più elevati sarebbero avvantaggiati. Infatti, tale argomento non terrebbe conto del fatto che i casinò cui si applicavano diritti d’ingresso inferiori erano più attraenti per i clienti e del fatto che i proventi degli ingressi costituivano solo una parte limitata dei proventi complessivi dei casinò. Il casinò di Salonicco sarebbe peraltro soggetto esso stesso al regime del biglietto d’ingresso inferiore in forza del decreto legislativo n. 2687/1953 che accorda alle imprese che investono capitali esteri il trattamento più favorevole concesso alle imprese nazionali (punto 78 della decisione impugnata). Ai punti 79 e 80 della decisione impugnata, la Commissione ha inoltre respinto l’argomento vertente sull’esistenza di altre misure fiscali e regolamentari che compenserebbero i vantaggi derivanti dal biglietto d’ingresso inferiore e ha concluso per l’esistenza di un vantaggio.
13
La Commissione ha ritenuto che, siccome lo Stato rinunciava in tal modo al proprio gettito, tale vantaggio fosse finanziato mediante risorse statali. A tal riguardo, la Commissione ha respinto l’argomento vertente sul fatto che i diritti d’ingresso inferiori potessero attirare maggiori clienti e non vi era certezza del fatto che lo Stato perdesse il proprio gettito, in particolare in quanto l’aumento della domanda era dovuto alla disparità stessa (punti da 81 a 90 della decisione impugnata).
14
Inoltre, la Commissione ha ritenuto che la misura derogasse al sistema generale istituito dalla legge n. 2206/1994 e dalla decisione ministeriale del 1995 e che essa fosse dunque selettiva. Essa ha pertanto respinto l’argomento secondo cui il livello del prezzo d’ingresso sarebbe fissato in funzione di condizioni particolari, diverse a seconda di ogni casinò e tenuto conto dell’obiettivo di scoraggiare il gioco d’azzardo fra le persone con reddito basso. La Commissione ha inoltre considerato che la misura non fosse giustificata dalla natura o dalla logica del sistema generale (punti da 91 a 102 della decisione impugnata).
15
Per giunta, la Commissione ha considerato che il presupposto della distorsione della concorrenza e dell’incidenza sul commercio tra Stati membri ricorresse nel caso di specie, indipendentemente dal carattere locale o regionale dei servizi forniti (punti da 103 a 114 della decisione impugnata).
16
Peraltro, la Commissione ha ritenuto che la misura di cui trattasi non rientrasse in alcuna delle eccezioni previste dagli articoli 106 TFUE e 107 TFUE e ha constatato che la Repubblica ellenica non aveva addotto alcun argomento atto a giustificare la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune.
17
La Commissione ha anche rilevato che il trattamento fiscale discriminatorio istituito nel 1995 era stato mantenuto senza esserle comunicato e senza che essa lo abbia approvato. Tenuto conto del termine di prescrizione previsto dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108] del trattato [TFUE] (GU L 83, pag. 1), la Commissione ha indicato che qualsivoglia aiuto concesso nell’ambito della misura in esame a partire dal 21 ottobre 1999, vale a dire dieci anni prima della data in cui essa aveva trasmesso la denuncia alla Repubblica ellenica chiedendole informazioni, costituiva un aiuto nuovo e illecito.
18
Infine, per quanto riguarda la quantificazione dell’aiuto e il suo recupero, la Commissione ha ritenuto che occorresse tener conto del fatto che la Repubblica ellenica subiva una perdita di gettito fiscale derivante dai casinò beneficiari dell’aiuto, equivalente a EUR 7,20 per ogni biglietto d’ingresso, ovvero la differenza fra i diritti di EUR 12 per ogni biglietto d’ingresso versati allo Stato dai casinò che emettono biglietti d’ingresso a EUR 15 e i diritti di EUR 4,80 per ogni biglietto d’ingresso versati allo Stato dai casinò che emettono biglietti d’ingresso a EUR 6. La Commissione ha anche indicato che occorreva tenere conto della situazione particolare di ciascun casinò e, segnatamente per i casinò di Mont Parnés e di Corfù, della circostanza che, a partire dal 21 ottobre 1999 fino alla fine del 2000, i diritti d’ingresso non sembravano aver dato luogo ad un versamento allo Stato, fatte salve le più ampie osservazioni delle autorità elleniche. Per quanto attiene al calcolo dell’importo dell’aiuto da recuperare, la Commissione ha precisato di non disporre di elementi sufficienti per fornire una valutazione esatta dei rispettivi importi e che essa si limitava dunque a constatare l’obbligo di recuperare l’aiuto in questione, demandando alle autorità nazionali il compito di calcolare gli importi esatti seguendo le istruzioni contenute nella sua decisione. A tal riguardo, dal punto 146 della decisione impugnata emerge che le somme da recuperare consistono principalmente nella differenza tra l’importo di EUR 4,80 per ogni biglietto d’ingresso, versato dai casinò per i quali si applicano diritti d’ingresso di EUR 6, da un lato, e l’importo di EUR 12 per ogni biglietto d’ingresso versato dai casinò per i quali si applicano diritti d’ingresso di EUR 15, dall’altro, ossia la somma di EUR 7,20 per ogni biglietto d’ingresso emesso.
19
Il dispositivo della decisione impugnata così recita:
«Articolo 1
L’aiuto di Stato consistente in una discriminazione fiscale a favore di determinati casinò cui la Grecia ha dato esecuzione applicando simultaneamente una serie di disposizioni, parzialmente vincolanti, le quali:
—
fissavano un prelievo uniforme dell’80 % sul prezzo dei biglietti d’ingresso, e
—
fissavano prezzi imposti differenziati per i casinò statali e per quelli privati, rispettivamente a 6 EUR e a 15 EUR è stato applicato illegalmente, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed è incompatibile con il mercato interno, avendo conferito ai casinò beneficiari Regency Casino Mont Parnés, Regency Casino Salonicco e al casinò di Corfù (fermo restando che il casinò di Corfù ha cessato di essere un beneficiario nell’aprile del 1999) un indebito vantaggio sotto il profilo della concorrenza.
Articolo 2
1. La Grecia deve recuperare dai casinò beneficiari l’aiuto incompatibile di cui all’articolo 1, concesso dal 21 ottobre 1999.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione.
4. La Grecia annulla tutte le discriminazioni fiscali in essere generate dall’aiuto di cui all’articolo 1 con effetto a partire dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 3
1. Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.
2. La Grecia attua la decisione entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione.
Articolo 4
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Grecia trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:
a)
l’elenco dei beneficiari che hanno ricevuto l’aiuto nel quadro della misura di cui all’articolo 1 e la somma totale dell’aiuto ricevuto da ciascuno di essi nel quadro della misura contestata, calcolato conformemente agli orientamenti contenuti nella presente decisione;
b)
l’importo complessivo (capitale e interessi di recupero) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario;
c)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
d)
i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto.
2. La Grecia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1. La Grecia trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
Articolo 5
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione».
Procedimento e conclusioni delle parti
20
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 agosto 2011, la Repubblica ellenica ha proposto il presente ricorso.
21
La decisione impugnata è stata anche oggetto di altri quattro ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 29 luglio 2011 dall’Etaireia Akiniton Dimosiou AE (ETAD, già Ellinika Touristika Akinita AE, ETA), il 9 dicembre 2011 dalla Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki, il 10 gennaio 2012 dall’Elliniko Kazino Parnithas AE, gestore del casinò di Mont Parnés dal 2003, e il 20 gennaio 2012 dall’Athens Resort Casino Holding SA, che dal 2010 detiene il 51 % delle azioni del casinò di Mont Parnés. Tali ricorsi, iscritti a ruolo rispettivamente con i numeri di causa T‑419/11, T‑635/11, T‑14/12 e T‑36/12, sono connessi al presente ricorso. Peraltro, con ordinanze del presidente della Seconda Sezione del Tribunale del 4 maggio e del 12 dicembre 2012, la Koinopraxia Touristiki Loutrakiou, impresa denunciante durante il procedimento amministrativo, è stata ammessa ad intervenire a sostegno della Commissione in tali cause.
22
Con lettera del 7 agosto 2012, i ricorrenti nelle cause T‑635/11, T‑14/12 e T‑36/12 hanno chiesto la riunione delle cause T‑419/11, T‑425/11, T‑635/11, T‑14/12 e T‑36/12 ai fini della fase orale e della decisione che conclude il giudizio, a norma dell’articolo 50 del regolamento di procedura del Tribunale.
23
Con lettera del 3 settembre 2012, la Commissione ha presentato le proprie osservazioni, indicando al contempo di non avere, in via di principio, obiezioni in merito a tale riunione. Essa ha anche indicato di non presentare una richiesta di riservatezza.
24
Con lettera del 4 settembre 2012, la Repubblica ellenica ha indicato di opporsi alla riunione delle suddette cause. Essa ha anche indicato che, in caso di riunione, alcuni elementi del fascicolo dovrebbero essere considerati riservati.
25
Con separata lettera del 4 settembre 2012, la Repubblica ellenica ha presentato una domanda di trattamento riservato per alcuni passaggi del fascicolo, da essa elencati, nei confronti di qualsiasi terzo interveniente o desideroso di intervenire nelle cause di cui trattasi. Essa ha allegato una versione non riservata delle sue memorie.
26
Il 16 settembre 2013, il Tribunale ha deciso di non riunire la presente causa alle cause T‑419/11, T‑635/11, T‑14/12 e T‑36/12.
27
Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale del 9 ottobre 2013, la società Elliniko Casino Kerkyras AE è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente nella causa T‑419/11, conformemente a quanto disposto dall’articolo 116, paragrafo 6, del regolamento di procedura.
28
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 10 dicembre 2013.
29
La Repubblica ellenica chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare la Commissione alle spese.
30
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare la Repubblica ellenica alle spese.
In diritto
Sull’interesse ad agire
31
La Commissione eccepisce il difetto di interesse ad agire della Repubblica ellenica. A suo giudizio, nella congiuntura attuale, la decisione impugnata consente alla Repubblica ellenica di chiedere proventi quasi fiscali ai casinò di cui trattasi e più che nuocerle essa va a suo vantaggio. La Commissione sostiene che la circostanza che la Repubblica ellenica sia una parte privilegiata la esime dal provare che la decisione impugnata la riguarda direttamente ed individualmente, ma non le conferisce un interesse ad agire.
32
La Repubblica ellenica contesta tale argomentazione.
33
Il Tribunale ricorda che, per quanto riguarda la nozione di interesse ad agire invocata dalla Commissione, il Trattato opera una netta distinzione tra il diritto di proporre un ricorso di annullamento delle istituzioni e degli Stati membri, da un lato, e quello delle persone fisiche e giuridiche, dall’altro. Infatti, il diritto di contestare, con un ricorso di annullamento, la legittimità delle decisioni della Commissione è attribuito ad ogni Stato membro, senza che l’esercizio di tale diritto sia subordinato alla prova di un interesse ad agire. Uno Stato membro non è quindi tenuto a dimostrare, affinché il suo ricorso sia ricevibile, che un atto della Commissione da esso impugnato produca effetti giuridici nei propri confronti (ordinanza della Corte del 27 novembre 2001, Portogallo/Commissione, C-208/99, Racc. pag. I-9183, punti 22 e 23, e sentenza del Tribunale del 22 ottobre 2008, TV 2/Danmark e a./Commissione, T-309/04, T-317/04, T-329/04 e T-336/04, Racc. pag. II-2935, punto 63).
34
Nel caso di specie, in considerazione delle disposizioni del Trattato e alla luce della giurisprudenza, la Repubblica ellenica, nella sua sola qualità di Stato membro, è legittimata a presentare un ricorso di annullamento senza dover dimostrare un interesse ad agire a tal riguardo.
35
Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione va respinta.
Nel merito
36
La Repubblica ellenica deduce quattro motivi. Il primo motivo è fondato sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il secondo motivo verte sull’inadeguatezza, incompletezza e contraddittorietà della motivazione. Con il suo terzo e quarto motivo, dedotti in subordine, la Repubblica ellenica invoca la violazione dell’articolo 14 del regolamento n. 659/1999 riguardante il recupero dell’aiuto, in quanto l’aiuto non sarebbe richiesto agli effettivi beneficiari e il recupero lederebbe i principi del legittimo affidamento e della proporzionalità (terzo motivo) e il calcolo degli importi da recuperare sarebbe erroneo (quarto motivo).
37
Per quanto riguarda il primo motivo fondato sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, va ricordato che tale disposizione prevede che siano incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
38
Secondo la giurisprudenza, la qualificazione di «aiuto» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE richiede che ricorrano tutti i presupposti previsti da tale disposizione. Pertanto, affinché una misura nazionale possa essere qualificata come aiuto di Stato, in primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato ovvero effettuato mediante risorse statali, in secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo ad incidere sugli scambi tra Stati membri, in terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario e, in quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v. sentenza della Corte del 2 settembre 2010, Commissione/Deutsche Post, C-399/08 P, Racc. pag. I-7831, punti 38 e 39, e la giurisprudenza ivi citata).
39
Da una giurisprudenza costante risulta parimenti che la nozione di aiuto non comprende soltanto prestazioni positive quali le sovvenzioni, bensì anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che di regola gravano sul bilancio di un’impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti (sentenze della Corte del 15 marzo 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, Racc. pag. I-877, punto 13, e del 19 maggio 1999, Italia/Commissione, C-6/97, Racc. pag. I-2981, punto 15).
40
È stato statuito che una misura mediante la quale le pubbliche autorità accordano a determinate imprese un’esenzione fiscale che, pur non comportando un trasferimento di risorse statali, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri contribuenti, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v. sentenze Banco Exterior de España, cit. al punto 39 supra, punto 14, e Italia/Commissione, cit. al punto 39 supra, punto 16; sentenza del Tribunale del 9 settembre 2009, Diputación Foral de Álava e a., da T‑230/01 a T‑232/01 e da T‑267/01 a T‑269/01, non pubblicata nella Raccolta, punto 135, confermata con sentenza della Corte del 28 luglio 2011, Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, da C‑474/09 P a C‑476/09 P, non pubblicata nella Raccolta).
41
Inoltre, la natura degli obiettivi perseguiti da tali misure statali e la loro giustificazione sono prive di ogni rilievo sulla loro qualificazione come aiuto. Secondo una giurisprudenza costante, infatti, l’articolo 107 TFUE non distingue gli interventi statali a seconda delle loro cause o delle loro finalità, ma li definisce in funzione dei loro effetti (v. sentenza della Corte del 13 febbraio 2003, Spagna/Commissione, C-409/00, Racc. pag. I-1487, punto 46, e la giurisprudenza ivi citata).
42
Dalla giurisprudenza si evince parimenti che spetta alla Commissione dimostrare che la misura costituisce un aiuto di Stato (sentenza del Tribunale del 12 settembre 2007, Italia/Commissione, T-239/04 e T-323/04, Racc. pag. II-3265, punto 119).
43
La Corte ha peraltro precisato che la nozione di aiuto di Stato, quale definita nel Trattato, aveva carattere giuridico e doveva essere interpretata sulla base di elementi obiettivi. Per tale ragione il giudice deve esercitare, in linea di principio e tenuto conto sia degli elementi concreti della causa sottopostagli che del carattere tecnico o complesso delle valutazioni effettuate dalla Commissione, un controllo completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v. sentenze della Corte del 16 maggio 2000, Francia/Ladbroke Racing e Commissione, C-83/98 P, Racc. pag. I-3271, punto 25, e del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C-487/06 P, Racc. pag. I-10515, punto 111).
44
È alla luce di tali principi che occorre verificare se, nella fattispecie, la Commissione ha correttamente applicato la nozione di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
45
Con il primo capo del primo motivo, la Repubblica ellenica contesta che il sistema dei diritti d’ingresso in esame comporti la concessione di un vantaggio concesso mediante risorse statali.
46
Vanno dapprima illustrate le caratteristiche del sistema di cui trattasi, quali emergono dalla legislazione esaminata dalla Commissione. Tale illustrazione è indispensabile in quanto consente di comprendere il funzionamento economico del sistema di cui trattasi e, di conseguenza, di valutarne gli effetti sulle imprese cui si applica.
47
A tal riguardo, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, della legge n. 2206/1994 (v. punto 2 supra), la decisione del Ministro delle Finanze fissa il prezzo dei biglietti d’ingresso dei casinò «nonché la percentuale da versare allo Stato». In tale contesto, il paragrafo 7 della decisione ministeriale del 1995 (v. punto 3 supra) prevede che ogni casinò trattenga il 20 % del prezzo d’ingresso come diritto di emissione del biglietto e a copertura delle spese, mentre il resto costituisce un prelievo dello Stato che, a norma del paragrafo 10 della stessa decisione, deve essergli versato mensilmente.
48
Occorre dunque constatare che, come fatto valere dalla Repubblica ellenica, nell’ambito del sistema dei diritti d’ingresso che formano l’oggetto della decisione impugnata, i casinò sono tenuti a procedere all’incasso dei diritti in questione presso i loro clienti che accedono alle sala da gioco e di versarli allo Stato mensilmente, trattenendo al contempo una percentuale sui diritti in questione come corrispettivo di tale attività.
49
Dal punto 9 della decisione impugnata emerge che la Commissione ha descritto la misura di cui trattasi come misura applicata simultaneamente a talune disposizioni nazionali che consistevano, da un lato, nella fissazione di un prelievo uniforme dell’80 % sul prezzo dei biglietti d’ingresso dei casinò e, dall’altro, nella fissazione di due prezzi imposti differenziati per il biglietto d’ingresso dei casinò. Tale misura comporterebbe che i casinò tenuti a riscuotere diritti d’ingresso di EUR 15 verserebbero allo Stato EUR 12 per ogni ingresso (80 % × EUR 15), mentre gli altri casinò gli verserebbero soltanto EUR 4,80 per ogni ingresso (80 % × EUR 6), il che costituirebbe una differenza di EUR 7,20 per ogni ingresso. Tuttavia, è giocoforza constatare che, come emerge dai punti 47 e 48 supra, tale descrizione non tiene conto delle caratteristiche del sistema in esame poiché, sebbene i casinò siano tenuti a riscuotere i diritti d’ingresso nella loro totalità, solo il 20 % di tali diritti costituiscono un provento del loro bilancio, mentre il rimanente 80 % costituisce fin dall’inizio un prelievo dello Stato che deve essergli corrisposto mensilmente. Tuttavia, occorre constatare che tale descrizione erronea del sistema non può condurre automaticamente all’annullamento della decisione impugnata. Infatti, tenuto conto segnatamente della giurisprudenza citata al punto 41 supra, una legislazione nazionale come quella in esame può produrre l’effetto di conferire un vantaggio selettivo a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sicché occorre esaminare se un vantaggio come quello descritto nella decisione impugnata venga conferito nel caso di specie.
50
A tal riguardo, come emerge dai punti 66, 69 e 70 della decisione impugnata, la Commissione ritiene che la misura in esame conferisca un vantaggio ai casinò per i quali si applicano diritti d’ingresso di EUR 6 in quanto sono dispensati da un onere che dovrebbero altrimenti sostenere. A suo avviso, tali casinò hanno beneficiato di un vantaggio analogo a una riduzione dell’imponibile, poiché i diritti che dovevano pagare per ogni ingresso sono stati fissati a un livello inferiore a quello imposto ad altri casinò. Nella decisione impugnata viene precisato che la misura di cui trattasi configura un vantaggio per le imprese che ne sono beneficiarie, giacché versano un importo minore di oneri fiscali per ciascun cliente che esse ricevono.
51
Con il primo motivo, la Repubblica ellenica contesta la fondatezza di tale ragionamento.
52
Il Tribunale ritiene che nel caso di specie la Commissione non abbia dimostrato l’esistenza di un vantaggio a favore dei casinò per i quali si applicavano diritti d’ingresso di EUR 6.
53
Infatti, anzitutto, dalla misura di cui trattasi emerge che i casinò per i quali si applicano diritti d’ingresso di EUR 6 sono tenuti a versare allo Stato EUR 4,80 per ogni ingresso (80 % × EUR 6), mentre quelli per i quali si applicano diritti d’ingresso di EUR 15 devono versargli EUR 12 per ogni ingresso (80 % × EUR 15). Pertanto, è esatto che, come sostenuto dalla Commissione, i casinò appartenenti alla prima categoria devono versare allo Stato un importo di EUR 4,80, due volte e mezzo inferiore per ogni biglietto d’ingresso all’importo di EUR 12 che deve essere versato dai casinò appartenenti alla seconda categoria.
54
Tuttavia, è giocoforza rilevare che tale constatazione risulta dal fatto che la stessa ratio vincola i prezzi dei biglietti d’ingresso appartenenti a ciascuna di tali categorie. In particolare, prima di corrispondere allo Stato il suo prelievo pari all’80 % del valore dei biglietti d’ingresso venduti, i casinò che la Commissione ha considerato beneficiari della misura controversa riscuotono dai loro clienti un prezzo due volte e mezzo inferiore per ogni ingresso rispetto al prezzo d’ingresso applicabile per gli altri casinò (EUR 6 anziché EUR 15). Del pari, i diritti di emissione e a copertura delle spese fissati dai casinò per i quali si applicano diritti d’ingresso di EUR 6 (EUR 6 - EUR 4,80 = EUR 1,20) sono parimenti due volte e mezzo inferiori a quelli riscossi dai casinò per i quali si applicano diritti d’ingresso di EUR 15 (EUR 15 - EUR 12 = EUR 3).
55
Pertanto, come fatto valere dalla Repubblica ellenica, dalla misura di cui trattasi risulta che gli importi versati allo Stato dai casinò a titolo di prelievo da parte di quest’ultimo sui biglietti d’ingresso sono solo il prorata di quanto ciascun casinò riscuote come diritti d’ingresso. Di conseguenza, contrariamente a quanto indicato al punto 69 della decisione impugnata, la misura in esame non corrisponde a una riduzione dell’imponibile poiché le somme che ogni casinò deve versare equivalgono a un prorata dell’80 % del complesso dei diritti d’ingresso effettivamente incassati. Sebbene nel controricorso, su tale punto, la Commissione faccia riferimento alla sentenza del Tribunale del 9 settembre 2009, Diputación Foral de Álava e a./Commissione, citata al punto 40 supra, occorre constatare che in suddette cause la misura di cui trattasi era diversa da quella in esame nel caso di specie. Infatti, in tali cause, la misura di aiuto in questione consisteva nell’applicare sulla base imponibile positiva, risultante dall’esercizio dell’attività economica delle imprese beneficiarie, una riduzione del 99, 75, 50 o 25 %. Pertanto, le imprese beneficiarie versavano un prelievo inferiore a quello che avrebbero dovuto corrispondere se tale prelievo fosse stato calcolato al prorata delle loro entrate risultanti dall’esercizio della loro attività economica. Per contro e alla stregua di quanto già precisato, nel caso di specie la situazione è diversa in quanto l’onere del 80 % versato allo Stato da tutti i casinò è calcolato al prorata di quanto da essi effettivamente riscosso a titolo di diritti d’ingresso sui biglietti venduti.
56
L’argomento della Commissione, secondo cui la differenza tra i proventi riscossi per un ingresso dai casinò per i quali si applicano diritti d’ingresso di EUR 15 e quelli riscossi per un ingresso dai casinò per i quali si applicano diritti d’ingresso di EUR 6, pari a EUR 1,80 (EUR 3 - EUR 1,20 euro), è quattro volte inferiore alla differenza tra i prelievi da corrispondere allo Stato per un ingresso dai casinò appartenenti alla prima categoria e quelli da versare allo Stato dai casinò appartenenti alla seconda categoria, pari a EUR 7,20 (EUR 12 - EUR 4,80), non inficia tale conclusione. Infatti, tale constatazione discende direttamente dall’applicazione della percentuale dell’80 % e dal rapporto di quattro esistente tra tale percentuale dell’80 %, da un lato, e la percentuale del 20 % dei proventi a titolo di diritti di emissione e a copertura delle spese, dall’altro.
57
Ciò premesso, il fatto che, per effetto della misura esaminata, i casinò per i quali si applicano diritti d’ingresso di EUR 6 versino allo Stato somme minori di quelle versate a quest’ultimo dai casinò per i quali si applicano diritti d’ingresso di EUR 15 non è sufficiente per dimostrare l’esistenza di un vantaggio nei confronti dei casinò appartenenti alla prima categoria.
58
L’esistenza di un vantaggio contabile a favore dei casinò per i quali si applicano diritti d’ingresso di EUR 6 non risulta quindi dimostrata.
59
Emerge poi dagli elementi del fascicolo, quali chiariti in udienza, che il vantaggio invocato dalla Commissione nel caso di specie consiste unicamente in tale differenza contabile in forza della quale i casinò per i quali si applicano diritti d’ingresso di EUR 6 versano allo Stato un importo inferiore a quello versato dagli altri casinò.
60
In particolare, in primo luogo, al punto 67 della decisione impugnata, la Commissione ha considerato che tali casinò erano stati favoriti in base al fatto che essi avevano «dovuto sostenere un onere fiscale minore a persona sul totale delle loro entrate». Nell’ultima frase del suddetto punto essa ha peraltro precisato che siffatto totale delle entrate comprendeva «non solo i proventi degli ingressi al casinò (derivanti esclusivamente dal prezzo dei biglietti d’ingresso) ma anche quelli provenienti da altre fonti di reddito, come le scommesse, le strutture ricettive, i servizi di ristorazione e i bar, gli spettacoli ecc. (proventi complessivi)».
61
Tuttavia, interrogata a tal proposito in udienza, la Commissione ha sottolineato che la nozione di totale delle entrate del casinò non doveva essere presa in considerazione come un elemento di definizione del vantaggio esistente nel caso di specie. Infatti, essa ha indicato che l’ultima frase del punto 67 della decisione impugnata, menzionante il totale delle entrate, significava semplicemente che i proventi dei biglietti d’ingresso costituivano soltanto una minima parte delle entrate dei casinò e non riguardavano il vantaggio in quanto tale. Di conseguenza, a suo avviso, tale frase non dovrebbe essere interpretata nel senso che, con un budget equivalente, i clienti di un casinò per il quale si applicavano diritti d’ingresso di EUR 6 avrebbero un budget superiore da spendere negli altri servizi. Essa ha quindi precisato che, nel caso di specie, il vantaggio era stato esclusivamente fondato sulla differenza contabile tra il biglietto d’ingresso a EUR 6 e quello a EUR 15, di cui l’80 % va versato allo Stato.
62
A tal proposito, occorre aggiungere che l’esistenza di un vantaggio selettivo, in ogni caso, nella specie non può essere motivata facendo riferimento a un vago nesso tra l’obbligo di versare l’80 % dei diritti d’ingresso allo Stato, da un lato, e le attività non interessate da tale obbligo che generano «il totale delle entrate» dei casinò, dall’altro. Anzitutto, in particolare, per quanto riguarda l’esistenza di un siffatto vantaggio, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE impone di stabilire se, nell’ambito di un dato regime, una misura nazionale sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal detto regime (sentenza della Corte del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, C-106/09 P e C-107/09 P, Racc. pag. I-11113, punto 75). Di conseguenza, anzitutto, la nozione di «totale delle entrate» non è pertinente nel caso di specie, poiché include introiti che non sono soggetti all’obbligo di versare l’80 % dei diritti d’ingresso allo Stato. In mancanza, poi, di una definizione di tale nozione, che sembra svolgere un ruolo di denominatore e della relativa indicazione numerica, è materialmente impossibile valutare l’esistenza di un vantaggio qualsiasi. Infine, dal punto 146 della decisione impugnata emerge che le somme di cui la Commissione ordina il rimborso consistono nella differenza tra l’importo di EUR 4,80 per ogni biglietto d’ingresso che versano allo Stato i casinò per i quali si applicano diritti d’ingresso di EUR 6, da una parte, e l’importo di EUR 12 per ogni biglietto d’ingresso che versano allo Stato gli altri casinò, dall’altra. Pertanto, la nozione di «onere fiscale a persona sostenuto sul totale delle entrate», ad ogni modo, non assume rilievo per quanto attiene alla valutazione dell’esistenza di un vantaggio.
63
In secondo luogo, in risposta a un quesito del Tribunale riguardante la nozione di attrattiva sulla clientela, menzionata al punto 77 della decisione impugnata, in udienza la Commissione ha indicato che neppure tale nozione doveva essere presa in considerazione come elemento di definizione del vantaggio.
64
Il punto 77 della decisione impugnata è redatto nei seguenti termini:
«[l]a Grecia ha inoltre affermato che poiché i casinò trattengono il 20 % del prezzo d’ingresso differenziato, ciò va a vantaggio dei casinò che applicano un prezzo d’ingresso superiore, che assicura loro un reddito netto di 3 EUR, a fronte del margine di 1,20 EUR ottenuto dai casinò statali. Questa argomentazione è fuorviante, poiché non tiene conto di due elementi cruciali per comprendere adeguatamente i reali effetti anticoncorrenziali della misura. Da un lato, il fatto che le autorità abbiano fissato per determinati casinò un prezzo d’ingresso inferiore, inclusi i diritti d’ingresso, rende tali casinò più allettanti per i clienti e ciò (...) dirotta la domanda dall’andamento che sarebbe prevalente se i casinò dovessero competere solo sulla base dei propri meriti, secondo la gamma e la qualità dei servizi offerti da ciascuno, e (...) a parità di condizioni, produce un aumento artificioso del numero di ingressi. Dall’altra, come illustrato in precedenza, i proventi dei biglietti d’ingresso costituiscono solo una percentuale limitata dei proventi complessivi che un cliente attratto da un determinato casinò può generare per l’impresa, e rispetto ai quali i casinò sono tenuti a corrispondere l’imposta sugli ingressi».
65
Più in particolare, in udienza la Commissione ha indicato che il punto 77 della decisione impugnata rispondeva all’argomentazione delle autorità elleniche ma che, in assenza di analisi economica, gli elementi riguardanti la distorsione della concorrenza e l’attrattività del prezzo ridotto non costituivano un elemento del vantaggio nel caso di specie.
66
Infatti, anche ammettendo che, in materia di aiuti di Stato richiedenti il contributo di risorse statali mediante le quali viene concesso un vantaggio, l’attrattività di siffatti diritti d’ingresso ridotti possa costituire un elemento di un siffatto vantaggio, è giocoforza constatare che la decisione impugnata non contiene alcuna analisi statistica e, di conseguenza, economica a proposito di una siffatta attrattività per la clientela sotto tale profilo. Inoltre, dal punto 146 della decisione impugnata emerge che gli importi di cui la Commissione ha disposto il recupero, a causa della metodologia stessa del calcolo applicato, non corrispondono a un siffatto tipo di vantaggio.
67
Ne consegue che il vantaggio invocato dalla Commissione nel caso di specie è circoscritto alla differenza tra le somme che i casinò versano allo Stato per ogni biglietto d’ingresso venduto.
68
Orbene, come constatato ai punti da 52 a 58 supra, la circostanza che, per effetto della misura esaminata, i casinò per i quali si applicano diritti d’ingresso di EUR 6 versino allo Stato somme minori di quelle versate a quest’ultimo dai casinò per i quali si applicano diritti d’ingresso di EUR 15, ma direttamente proporzionate, non è sufficiente per dimostrare l’esistenza di un vantaggio nei confronti dei casinò appartenenti alla prima categoria.
69
Gli altri argomenti della Commissione non inficiano tale constatazione.
70
In primo luogo, nel controricorso la Commissione sostiene che la misura di cui trattasi conferisce un vantaggio di tesoreria ai casinò che praticano diritti d’ingresso ridotti.
71
Tuttavia, la Commissione non dimostra l’esistenza di un vantaggio di tesoreria, cui peraltro la decisione impugnata non fa riferimento. Infatti, non viene contestato che le somme di EUR 6 e 15 siano normalmente riscosse all’ingresso dei clienti nelle sale da gioco dei casinò e che l’80 % di tali somme debba essere versato mensilmente allo Stato. Di conseguenza, in ipotesi, nei casinò per i quali si applicano diritti d’ingresso di EUR 6, gli importi incassati per ogni biglietto d’ingresso venduto prima del versamento dei prelievi dello Stato sono proporzionalmente inferiori a quelli incassati per ogni biglietto d’ingresso venduto dagli altri casinò. Ciò premesso, il fatto che un casinò appartenente alla prima categoria debba versare allo Stato soltanto EUR 4,80 quando il prezzo del biglietto d’ingresso è di EUR 6, anziché EUR 12 quando il prezzo del biglietto d’ingresso è fissato in EUR 15, non costituisce un vantaggio di tesoreria poiché gli importi da versare per i biglietti d’ingresso venduti sono pari all’80 % dei diritti d’ingresso riscossi e tali diritti sono incassati dai casinò prima che sorga il loro obbligo di versarne l’80 % allo Stato. Del pari, il fatto che i casinò per i quali si pratica un prezzo di ingresso di EUR 6 conservino il 20 % del prezzo del biglietto d’ingresso venduto, ovvero EUR 1,20 come diritto di emissione e a copertura delle spese, non costituisce un vantaggio di tesoreria per tali casinò rispetto ai casinò per i quali si pratica un prezzo d’ingresso di EUR 15, bensì il contrario.
72
Dai punti 66 e 146 della decisione impugnata emerge peraltro che la nozione di vantaggio, sulla quale quest’ultima si è basata, consiste nella differenza di EUR 7,20 versati per ogni biglietto d’ingresso a seconda che il casinò riscuota diritti d’ingresso di EUR 15 o di EUR 6. Orbene, tale nozione è qualitativamente diversa da un vantaggio di tesoreria, che consiste, in sostanza, nel differenziare a seconda del debitore le condizioni alle quali un obbligo deve essere adempiuto, di cui non è questione nel caso di specie.
73
Ne consegue che l’argomento vertente sul vantaggio di tesoreria deve essere respinto.
74
In secondo luogo, la Commissione invoca il caso dei biglietti d’ingresso gratuiti e sostiene che la gratuità dell’ingresso renderebbe ancora più palese il mancato guadagno per lo Stato. In particolare, al punto 73 della decisione impugnata, essa sostiene che tale prassi commerciale della gratuità dell’ingresso rende ancora maggiore il vantaggio, in quanto il costo dell’ingresso è considerevolmente maggiore per i casinò che versano EUR 12 che per quelli che devono versare solo EUR 4,80 sui proventi complessivi derivanti dalle loro attività commerciali. Al punto 74 della decisione impugnata, essa contesta l’argomento delle autorità elleniche secondo cui tale prassi degli ingressi gratuiti sarebbe eccezionale. Essa si riferisce a elementi di prova sotto forma di informazioni disponibili al pubblico (ad esempio i pieghevoli che offrono un accesso gratuito e che sono distribuiti nei giornali o su Internet) che dimostrano come la prassi abituale consista nell’offrire un ingresso gratuito a tutti i clienti in determinati giorni della settimana, tutte le settimane. Essa ne trae la conclusione che fra i casinò beneficiari dell’aiuto la prassi dell’ingresso gratuito non sembra essere un’eccezione.
75
A tal riguardo, va ricordato che il paragrafo 6 della decisione ministeriale del 1995 prevede la possibilità di concedere ingressi gratuiti per fini promozionali o per un obbligo sociale. In tal caso, sebbene non riscuotano diritti d’ingresso, i casinò sono tenuti a versare allo Stato l’80 % del valore legale dei biglietti d’ingresso emessi. Pertanto, i casinò per i quali si applicano diritti d’ingresso di EUR 15 devono versare allo Stato EUR 12 per ogni ingresso gratuito, mentre i casinò per i quali si applicano diritti d’ingresso di EUR 6 versano soltanto EUR 4,80 per ogni ingresso gratuito.
76
Ne consegue che, nel caso dei biglietti gratuiti, i casinò per i quali si applicano diritti d’ingresso di EUR 6 sono avvantaggiati in quanto, su identici diritti d’ingresso riscossi (pari a zero), essi versano allo Stato diritti inferiori a quelli versati dai casinò per i quali si applicano diritti d’ingresso di EUR 15.
77
Tuttavia, va rilevato che la Commissione ricorre alla constatazione della prassi commerciale degli ingressi gratuiti per affermare che il presunto vantaggio descritto ai punti da 66 a 69 della decisione impugnata risultava in tal modo «ancora maggiore» (punto 73 della decisione impugnata). Nella decisione impugnata, il caso dei biglietti gratuiti viene presentato solo come un elemento che avvalora l’esistenza di siffatto vantaggio. Orbene, come emerge dai punti da 49 a 68 supra, il sistema dei diritti d’ingresso in esame non conferisce un siffatto vantaggio ai casinò per i quali si applicano diritti d’ingresso di EUR 6.
78
Inoltre, va sottolineato che, in linea di principio, la Commissione non contesta la possibilità per lo Stato membro di prevedere che biglietti d’ingresso gratuiti possano essere emessi nei limiti in cui una simile azione corrisponda a fini promozionali o ad un obbligo sociale, ma addebita sostanzialmente alle autorità elleniche di aver tollerato che l’emissione dei biglietti d’ingresso gratuiti eccedesse l’ambito dell’eccezione prevista dalla decisione ministeriale del 1995. A tal riguardo, poiché il sistema dei diritti d’ingresso ai casinò non conferisce un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE per quanto riguarda i biglietti d’ingresso venduti e lo Stato membro interessato può consentire l’emissione di biglietti gratuiti per motivi precisi e giustificati, quali le azioni promozionali e gli obblighi sociali, è ragionevole per tale Stato membro porre come condizione supplementare che i prelievi che altrimenti gli sarebbero stati versati lo siano anche nell’ipotesi dei biglietti gratuiti. In un siffatto contesto, spetta alla Commissione dimostrare che i casinò, in realtà, emettono un numero di biglietti gratuiti troppo elevato rispetto al numero di biglietti che consentirebbe di conseguire l’obiettivo della decisione ministeriale del 1995, sicché la loro decisione di consentire l’accesso libero alle loro sale da gioco non rispetta le condizioni imposte dalla legislazione nazionale.
79
Tuttavia, nel caso di specie, gli elementi cui si riferisce la Commissione al punto 74 della decisione impugnata menzionano un casinò che offre ingressi gratuiti da domenica a giovedì, dalle ore 7 alle ore 20, e ciò dopo il 10 gennaio. Orbene, in mancanza di più ampie informazioni riguardanti segnatamente la prassi di altri casinò e i flussi di clientela durante i giorni e le ore considerate, non è possibile concludere che l’offerta dei biglietti gratuiti di cui trattasi attesti una violazione delle condizioni poste nella decisione ministeriale del 1995.
80
Di conseguenza, l’argomento fondato sull’esistenza di un vantaggio distinto e specifico risultante dal caso dei biglietti gratuiti deve essere parimenti escluso.
81
In terzo luogo, al punto 78 della decisione impugnata, la Commissione sostiene che «il fatto che la discriminazione fiscale conferisca un vantaggio è riconosciuto dalle stesse disposizioni nazionali pertinenti». Essa cita il caso del casinò di Salonicco soggetto a diritti d’ingresso di EUR 6 in forza del decreto legislativo n. 2687/1953 (punto 6 supra). A suo avviso, le autorità elleniche hanno applicato tale decreto legislativo al suddetto casinò in quanto ciò costituiva il trattamento più favorevole concesso alle imprese nazionali.
82
A tal riguardo, va ricordato che il decreto legislativo n. 2687/1953 prevede che le imprese costituite grazie all’investimento di capitali esteri godano di un trattamento perlomeno altrettanto favorevole di quello applicato alle altre imprese simili nazionali. Nel caso di specie, la richiesta del gestore del casinò di fissare il prezzo del biglietto d’ingresso del casinò di Salonicco allo stesso livello di quello del casinò di Mont Parnés, ossia in EUR 6, è stata accolta sentito il parere dell’Avvocatura dello Stato ellenico n. 631/1997 del 16 ottobre 1997. Quest’ultima ha segnatamente considerato che il casinò di Salonicco si trovasse nella stessa situazione del casinò di Mont Parnés, poiché entrambi esercitavano la loro attività nelle due città più grandi del paese.
83
Tuttavia, la mera circostanza che, nel caso di specie, il casinò di Salonicco avesse richiesto ed ottenuto l’applicazione dei diritti d’ingresso ridotti in base al decreto legislativo n. 2687/1953 non inficia il ragionamento secondo cui l’esistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non è dimostrata nel caso di specie (punti da 52 a 68 supra). Di conseguenza, deve essere respinto l’argomento della Commissione secondo cui il vantaggio di cui trattasi sarebbe riconosciuto dalle stesse disposizioni nazionali interessate.
84
Gli argomenti della Commissione devono pertanto essere respinti.
85
Da quanto precede risulta che la Commissione non ha dimostrato che la misura in esame conferiva un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ai casinò per i quali si applicavano diritti d’ingresso di EUR 6.
86
Di conseguenza, occorre accogliere il primo capo del primo motivo, vertente sull’assenza di un vantaggio concesso dalla misura di cui trattasi.
87
In ultimo luogo, per quanto riguarda l’eventuale omesso versamento dei diritti d’ingresso (l’80 % di EUR 6, ovvero EUR 4,80) per il casinò di Corfù e il casinò di Mont Parnés, relativi al periodo dal 21 ottobre 1999 fino alla fine dell’anno 2000, cui fanno riferimento i punti 85 e 143 della decisione impugnata, va constatato che la Commissione non ha adottato alcuna posizione definitiva in merito alla sussistenza di tale omesso versamento, demandando quindi alle autorità elleniche il compito di confermare o di inficiare quest’ultima nell’ambito del recupero previsto dalla decisione impugnata. Poiché nella predetta decisione la Commissione non ha esaminato se e in quale misura un siffatto omesso versamento, considerato isolatamente, soddisferebbe tutte le condizioni dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ne consegue che, con l’accoglimento del primo capo del primo motivo, la decisione impugnata deve essere annullata integralmente.
88
In applicazione della giurisprudenza citata (v. punto 38 supra), occorre dunque concludere che la Commissione non ha dimostrato l’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, senza che sia necessario pronunciarsi sugli altri capi del primo motivo, né sugli altri motivi.
89
Ne consegue che la decisione impugnata deve essere annullata.
Sulle spese
90
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
91
Poiché la Repubblica ellenica ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione 2011/716/UE della Commissione, del 24 maggio 2011, sugli aiuti di Stato C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09) concessi dalla Grecia a favore di determinati casinò in Grecia è annullata.
2)
La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Repubblica ellenica.
Forwood
Dehousse
Schwarcz
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 settembre 2014.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il greco.
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