5.3.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 72/24
Ricorso proposto il 7 gennaio 2011 — Bank Kargoshaei e altri/Consiglio
(Causa T-8/11)
2011/C 72/41
Lingua processuale: l’inglese.
Parti
Ricorrenti: Bank Kargoshaei, Bank Melli Iran Investment Company, Bank Melli Iran Printing and Publishing Company, Cement Investment & Development Co., Mazandaran Cement Company, Melli Agrochemical Company, Shomal Cement Co., (Teheran, Iran) (rappresentanti: L. Defalque e S. Woog, lawyers)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni delle ricorrenti
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Annullare il n. 5, sezione B, dell’allegato della decisione del Consiglio 25 ottobre 2010, 2010/644/PESC, recante modifica della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1) nonché il n. 5, sezione B, dell’allegato VIII del regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (2), e annullare la decisione contenuta nella lettera del Consiglio 28 ottobre 2010;
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dichiarare illegittimi e inapplicabili alle ricorrenti gli artt. 20, n. 1, lett. b), della decisione del Consiglio 26 luglio 2010 (3) e 16, n. 2, lett. a), del regolamento (UE) n. 961/2010;
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condannare il Consiglio alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno dei loro ricorsi le ricorrenti invocano motivi identici a quelli fatti valere dalla ricorrente nella causa T-7/11, Bank Melli Iran/Consiglio.
(1) GU L 281, pag. 81.
(2) GU L 281, pag. 1.
(3) Decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).
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