12.3.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 80/27
Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Lan Airlines e Lan Cargo/Commissione
(Causa T-40/11)
2011/C 80/52
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Lan Airlines SA e Lan Cargo SA (Santiago, Cile) (rappresentanti: B. Hartnett, Barrister, e O. Geiss, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
—
annullare la decisione impugnata nella parte riguardante le ricorrenti;
—
in subordine, disporre la riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti; e
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti chiedono, a norma dell’art. 263 TFUE, l’annullamento della decisione della Commissione 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), dell’art. 53 dell’accordo SEE e dell’art. 8 dell’accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (caso COMP/39.258 — Trasporto aereo) nella parte riguardante le ricorrenti.
A sostegno della domanda le ricorrenti deducono sei motivi.
1)
Con il primo le ricorrenti deducono che la Commissione ha omesso di dimostrare, in termini sufficientemente validi, la partecipazione delle ricorrenti ad una violazione unica e continuata incorrendo, conseguentemente, in un errore, in fatto e in diritto, nell’applicazione dell’art. 101 TFUE; segnatamente:
—
la Commissione non ha dimostrato che la Lan Cargo fosse consapevole ovvero avesse dovuto essere consapevole dell’esistenza di un’intesa comune anticoncorrenziale;
—
la Commissione non ha dimostrato che la Lan Cargo intendesse, con la propria condotta, contribuire a tale intesa comune anticoncorrenziale; e
—
la Commissione non ha dimostrato che la Lan Cargo fosse consapevole di una violazione con riguardo ai sovrapprezzi per i dispositivi di sicurezza ovvero con riguardo alle commissioni sui sovrapprezzi.
2)
Con il secondo motivo le ricorrenti deducono che la Commissione ha violato il diritto di difesa delle ricorrenti, segnatamente:
—
la Commissione ha violato il diritto di difesa delle ricorrenti riferendosi a fatti non indicati nella contestazione degli addebiti;
—
la Commissione ha violato il diritto di difesa delle ricorrenti basandosi su un’interpretazione dei fatti non chiaramente esposta nella contestazione degli addebiti;
—
la Commissione ha violato il diritto di difesa delle ricorrenti formulando contestazioni, nella decisione controversa, in ordine alle quali le ricorrenti non hanno avuto possibilità di replicare.
3)
Con il terzo motivo le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato i principi di parità di trattamento, responsabilità personale e proporzionalità nella determinazione dell’importo di base dell’ammenda inflitta alle ricorrenti; segnatamente:
—
la determinazione della durata della violazione operata dalla Commissione non è correlata all’accertamento della conoscenza e della consapevole partecipazione della pretesa intesa anticoncorrenziale;
—
la Commissione è incorsa in errore nella determinazione dell’importo di base dell’ammenda;
—
il calcolo, da parte della Commissione, degli elementi di base dell’ammenda non corrispondono alla limitata partecipazione delle ricorrenti alla pretesa violazione; e
—
il calcolo, operato dalla Commissione, degli elementi di base dell’ammenda non riflettono il fatto che la pretesa violazione non riguardi l’intero prezzo dei servizi considerati.
4)
Con il quarto motivo le ricorrenti deducono che la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento incorrendo in omessa motivazione nella parte in cui ha proceduto all’adeguamento dell’importo di base dell’ammenda per circostanze attenuanti; segnatamente:
—
la Commissione ha omesso di tener conto delle significative differenze esistenti tra il grado di partecipazione delle ricorrenti e quello, molto più rilevante, di altri compagnie aeree; e
—
la Commissione ha omesso di giustificare in termini oggettivi l’identico trattamento riservato alle varie compagnie aeree malgrado l’esistenza di significative differenze tra le stesse.
5)
Con il quinto motivo le ricorrenti deducono che la Commissione è incorsa in omessa motivazione con riguardo all’esclusione, nella decisione contestata, di undici destinatari indicati nella comunicazione degli addebiti, con riguardo al fatto che le ricorrenti già avrebbero realizzato una violazione unica e continuata nonché con riguardo alla determinazione dell’ammenda, segnatamente:
—
la Commissione ha omesso di motivare l’esclusione, nella decisione contestata, di undici vettori indicati nella comunicazione degli addebiti;
—
la Commissione ha omesso di motivare il proprio ragionamento con riguardo agli elementi costitutivi, necessari ai sensi della giurisprudenza della Corte, ai fini della dimostrazione della sussistenza di una violazione unica e continuata da parte delle ricorrenti; e
—
la Commissione è incorsa in omessa motivazione con riguardo alla determinazione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti ai sensi dell’art. 5 della decisione contestata.
6)
Con il sesto motivo le ricorrenti deducono la violazione, da parte della Commissione, del diritto delle ricorrenti ad un equo giudizio, con conseguente violazione dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dell’art. 6 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’Uomo, segnatamente:
—
alle ricorrenti è stata negata la possibilità di esaminare e verificare le testimonianze;
—
alle ricorrenti è stata negata la possibilità di replicare con riguardo alla determinazione dell’ammenda inflitta loro;
—
l’ammenda è stata inflitta a seguito di un’audizioni orale, non pubblica, e alla quale l’autore della decisione non ha partecipato; e
—
la decisione contestata è stata adottata da un ente amministrativo senza che un’autorità giudiziaria disponga di piena giurisdizione ai fini del controllo di tutti i suoi aspetti.
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