12.3.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 80/29
Ricorso proposto il 17 gennaio 2011 — Italia/Commissione
(Causa T-44/11)
2011/C 80/54
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: L. Ventrella, avvocato dello Stato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
Annullare in parte qua la decisione della Commissione del 4 novembre 2010 n. C(2010) 7555, notificata il 5 novembre 2010, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce 3 motivi.
1)
Primo motivo, vertente sulla Violazione di forme sostanziali (art. 269 TUE, ex art. 253 CE) sotto il profilo del difetto di motivazione. Travisamento dei fatti. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione dell’art. 24 par. 2) del Regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999, in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all’alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (GU L 340, pag. 3).
Si afferma a questo riguardo che la Commissione ha apportato alcune rettifiche finanziarie nel settore del latte scremato in polvere per pretesa non corretta applicazione delle riduzioni dell’aiuto e delle sanzioni previste dalla normativa. In particolare, sulla base di un’interpretazione restrittiva dell’art. 24 par. 2) del Regolamento CE 2799/1999, erronea e non conforme allo spirito della norma stessa, ha ritenuto che la verifica trimestrale, effettuata la settimana successiva a quella del prelievo anomalo, non fosse l’indagine speciale prevista dalla normativa comunitaria, e quindi non potesse surrogarla. Inoltre la Commissione, da piccoli casi specifici ha indotto delle generalizzazioni su eventuali, del tutto ipotetiche, carenze sanzionatorie da parte delle Autorità italiane, incorrendo anche nel vizio di travisamento dei fatti. Infine, atteso che gli importi delle sanzioni che non sarebbero state irrogate sono estremamente inferiori all’importo complessivo con il quale si intenderebbe penalizzare l’Italia, non si comprende la ragione dell’applicazione di rettifiche forfettarie, comunque sproporzionate ed esorbitanti. Di qui dunque, oltre l’evidente difetto di motivazione, anche la violazione del principio di proporzionalità.
2)
Secondo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali (art. 269 TUE, ex art. 253 CE) sotto il profilo del difetto di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione dell’art. 6 par. 3) TUE, sotto il profilo della violazione dei principi fondamentali di legittimo affidamento, certezza del diritto, irretroattività delle norme sostanziali. Violazione dell’art. 32, par. 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1). Violazione del principio del «ne bis in idem».
La ricorrente afferma su questo punto che la Commissione, a seguito di un’indagine iniziata nel 2003, ha applicato una rettifica allo Stato membro per l’esercizio finanziario 2009, riguardante l’organizzazione del sistema dei recuperi degli organismi pagatori, commisurata al valore dei casi che, non essendo stati decisi allora dalla stessa Commissione, secondo le norme comunitarie all’epoca vigenti, si pretende di far rientrare nell’applicazione della nuova normativa, dunque assoggettandoli alla regola del cd. fifty — fifty introdotta dal regolamento CE n. 1290/05. La rettifica finanziaria in questione appare illegittima in quanto ha determinato l’assoggettamento allo Stato membro del 50 per cento dei relativi importi, automaticamente, secondo quanto previsto dall’art. 32, par. 5, del regolamento (CE) n. 1290/05, illegittimamente applicato retroattivamente in relazione ad un’indagine sulla gestione dei debiti avente ad oggetto, essenzialmente, «la situazione osservata nel 2002/2003», come espressamente ammesso dalla stessa Commissione. Inoltre, per gli stessi casi oggetto di verifica, risulta già apportata allo Stato italiano una correzione finanziaria al 50 % ex art. 32 Reg. 1290/2005 con decisione della Commissione n. C(2007) 1901 del 27.4.2007. Ora, con la decisione impugnata, la Commissione applica, per i medesimi casi e sulla base delle medesime contestazioni, un’ulteriore correzione finanziaria puntuale pari al 100 % degli importi dei crediti non riscossi. Appare dunque illegittimo e decisamente sproporzionato infliggere dopo anni l’ulteriore 50 % a titolo di sanzione, oltre tutto in aperta violazione del principio del «ne bis in idem».
3)
Secondo motivo, vertente sulla Estinzione del potere sanzionatorio della Commissione. Superamento del termine ragionevole per la conclusione delle indagini de quibus. Violazione dell’art. 32, par. 5, del regolamento CE n. 1290/05. Violazione del principio del «ne bis in idem».
In via subordinata al secondo motivo, nella denegata ipotesi in cui l’art. 32, par. 5, del regolamento (CE) n. 1290/05, applicato retroattivamente dalla Commissione alle indagini de quibus, dovesse considerarsi norma processuale, si eccepisce l’illegittimità della rettifica in questione per intervenuto decorso del termine quadriennale di decadenza per l’esercizio del potere sanzionatorio della Commissione. In via ulteriormente gradata, si deduce l’illegittimità delle rettifiche de quibus per superamento del termine ragionevole delle indagini in questione. In conseguenza della mancata chiusura delle stesse entro tempi ragionevoli (ben otto anni dall’avvio delle indagini), il bilancio nazionale ha già subito un rilevante danno erariale in conseguenza della decisione di correzione forfettaria al 50 % della Commissione n. C(2007) 1901, riguardante i medesimi casi oggetto anche della decisione oggi impugnata, oltre tutto in aperta violazione del principio del «ne bis in idem».
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