26.3.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 95/10
Ricorso proposto il 1o febbraio 2011 — Omnis Group/Commissione
(Causa T-74/11)
2011/C 95/16
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: Omnis Group Srl (Bucarest, Romania) (rappresentante: avv. D.-A.-F. Tarara)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
accogliere il presente ricorso di annullamento contro la decisione pronunciata dalla convenuta il 1o dicembre 2010 nel caso COMP/39.784 — Omnis/Microsoft;
—
rinviare il caso alla convenuta affinché prenda una decisione;
—
In subordine, che il Tribunale risolva la causa e accolga la denuncia della ricorrente.
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso, la ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 263 TFUE, l'annullamento della decisione della convenuta 1o dicembre 2010 nel caso COMP/39.784 — Omnis/Microsoft, con la quale è stata respinta la denuncia presentata dalla ricorrente e relativa ad un presunto comportamento anticoncorrenziale della Microsoft.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere i seguenti motivi:
1)
Il primo motivo è fondato sul fatto che il rifiuto da parte della convenuta di indagare sugli abusi della società Microsoft nel mercato EAS/ERP (Entreprise Application Software/Entreprise Resource Planning) si basa su una motivazione infondata.
2)
Il secondo motivo è fondato sulla circostanza che la convenuta ha valutato in modo errato l'importanza del caso, giungendo alla conclusione, infondata e illegittima, che il problema messo in discussione dalla ricorrente non presenta interesse per l’UE.
3)
Il terzo motivo è fondato sul fatto che la decisione della convenuta di non dar seguito alla denuncia della ricorrente è illegittima e priva di fondamento, in quanto viola i diritti della ricorrente.
4)
Il quarto motivo è fondato sul fatto che la decisione della convenuta è stata emanata senza disporre di documenti idonei a dimostrare le affermazioni della Microsoft, di modo che, a causa di tale decisione, il comportamento anticoncorrenziale oggetto della denuncia prosegue, e lo sviluppo della ricorrente rimane bloccato.
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