9.4.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 113/17
Ricorso proposto il 16 febbraio 2011 — Nanu-Nana Joachim Hoepp/UAMI — Vincci Hoteles (NANU)
(Causa T-89/11)
2011/C 113/35
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Brema, Germania) (rappresentante: avv. A. Nordemann)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vincci Hoteles S.A. (Alcobendas, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 novembre 2010 nel procedimento R 641/2010-1;
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condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «NANU» per prodotti e servizi delle classi 3, 4, 6, 16, 18, 20, 21, 24, 26 e 35 — domanda di marchio comunitario n. 6218879
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo comunitario «NAMMU» registrato con il n. 5238704 per prodotti e servizi delle classi 3, 32 e 44
Decisione della divisione di opposizione: opposizione parzialmente accolta con conseguente rigetto parziale della domanda di marchio comunitario per prodotti e servizi delle classi 3, 4, 16, 21 e 35; opposizione respinta per prodotti e servizi delle classi 6, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 26 e 35
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell'opposizione per prodotti delle classi 4, 16 e 21; rigetto del ricorso per la parte restante e conferma del rigetto della domanda di marchio comunitario per prodotti e servizi delle classi 3, 21 e 35
Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto sussistente un rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento.
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