14.5.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 145/34
Ricorso proposto il 15 marzo 2011 — Centre national de la recherche scientifique/Commissione
(Causa T-167/11)
2011/C 145/56
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Centre national de la recherche scientifique (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. N. Lenoir)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
—
condannare la Commissione a restituire il presunto credito di EUR 20 989,82 fatto valere dalla Commissione in base al contratto nella sua nota di addebito del 26 ottobre 2010, n. 2010-1232 e che ha dato luogo all'atto di compensazione del 17 dicembre 2010 (rif. BUDG/C3 D(2010) B.2 — 1232), maggiorato degli interessi di mora al tasso legale, conformemente al diritto belga applicabile al contratto;
—
condannare la Commissione a tutte le spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1)
Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. II.19, n. 1, delle condizioni generali del contratto LSHB-CT-2004-503319 relativo al progetto «ALLOSTEM», rientrante nel Sesto programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico (2002-2006) (in prosieguo: «il contratto ALLOSTEM»), in quanto la Commissione ha limitato la possibilità della ricorrente di dimostrare un corretto adempimento del contratto, o ha addirittura privato la ricorrente di tale possibilità, quanto all'ammissibilità delle spese per il personale non rispettando i criteri di definizione dei costi ammissibili.
2)
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli obblighi contrattuali derivanti dagli artt. II.19 e II.20 delle condizioni generali del contratto «ALLOSTEM», in quanto la Commissione ha escluso l'ammissibilità delle spese relative all'«accantonamento per la perdita del posto di lavoro» e ai congedi di maternità di una biologa assunta con un contratto a tempo determinato.
3)
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 12 del contratto «ALLOSTEM» che assoggetta al diritto belga la valutazione della certezza di qualsiasi credito dovuto in base a detto contratto. La ricorrente fa valere che:
—
la Commissione si sarebbe fondata esclusivamente sul diritto dell'Unione e non sul diritto belga per valutare se il credito rivendicato fosse o meno certo;
—
il credito è oggetto di una contestazione seria che lo priva di qualsiasi certezza.
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