21.5.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 152/29
Ricorso proposto il 30 marzo 2011 — Trabelsi e a./Consiglio
(Causa T-187/11)
2011/C 152/52
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Mohamed Trabelsi (Parigi, Francia), Ines Lejri (Parigi), Moncef Trabelsi (Parigi), Selima Trabelsi (Parigi) e Tarek Trabelsi (Parigi) (rappresentante: A. Metzker, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata del Consiglio dell’Unione del 4 febbraio 2011;
—
eliminare il nome «Mohamed TRABELSI» dall’elenco;
—
eliminare il nome «INES LEJRI» dall’elenco;
—
eliminare il nome della madre del sig. Mohamed TRABELSI;
—
eliminare l’indirizzo indicato con riferimento al sig. Mohamed TRABELSI;
—
autorizzare un diritto di replica a favore del sig. e della sig.ra TRABELSI;
—
tutelare il sig. Tarek TRABELSI considerato il suo handicap;
—
ordinare al Consiglio dell’Unione europea di riesaminare il suo testo e di rispettare il principio della presunzione d’innocenza;
—
sospendere il testo emanato dal Consiglio dell’Unione europea;
—
condannare il Consiglio dell’Unione europea a corrispondere al sig. TRABELSI la somma di EUR 150 000 a titolo di risarcimento dei danni subiti;
—
porre a carico dell’Unione la somma di EUR 25 000 a titolo di spese;
—
condannare lo Stato al pagamento di spese irrecuperabili di cui spetta al giudice fissare il corrispettivo in via di equità sul fondamento dell’art. L 761-1 del CJA (Code de justice administrative, codice di giustizia amministrativa).
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.
1)
Primo motivo, vertente su un’illegittimità esterna della decisione impugnata per sviamento di potere e a causa della violazione dei principi della presunzione di innocenza, della legalità dei reati e delle pene, del non bis in idem e del contraddittorio nonché del principio dell’equo processo.
2)
Secondo motivo, vertente su un’illegittimità interna della decisione impugnata a motivo della violazione del diritto di proprietà nonché dei principi di dignità umana e di parità di trattamento, della violazione delle libertà dei TRABELSI, della lesione della vita privata e della discriminazione nei riguardi di un bambino affetto da handicap.
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