28.5.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 160/23
Ricorso proposto il 25 marzo 2011 — Automobili Lamborghini/UAMI — Miura Martínez (Miura)
(Causa T-191/11)
2011/C 160/37
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Automobili Lamborghini Holding SpA (Sant’Agata Bolognese, Italia) (rappresentante: avv. P. Kather)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Eduardo Miura Martínez (Sevilla, Spania) e Antonio José Miura Martínez (Sevilla)
Conclusioni
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 gennaio 2001, nel procedimento R 161/2010-4;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario interessato: marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «Miura» per prodotti e servizi di cui alle classi 12, 14, 18, 25 e 28.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Eduardo Miura Martínez e Antonio José Miura Martínez.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo internazionale e nazionale contenente l’elemento denominativo «MIURA» per prodotti e servizi di cui alle classi 12, 14, 24, 25 e 39, marchio denominativo nazionale «MIURA» per prodotti di cui alle classi 18 e 25, nonché la denominazione «MIURA» utilizzata nel commercio per l’allevamento dei tori.
Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 42, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), nella parte in cui le parti intervenienti non avrebbero dimostrato l’utilizzazione dei marchi opposti e violazione dell’art. 75 del regolamento medesimo, in quanto la ricorrente non avrebbe potuto esprimersi sulle considerazioni sottese alla decisione, non essendole stato notificato il fondamento dei motivi di opposizione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).
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