11.6.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 173/14
Ricorso proposto il 4 aprile 2011 — Cahier e altri/Consiglio e Commissione
(Causa T-195/11)
2011/C 173/30
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Jean-Marie Cahier (Montchaude, Francia), Robert Aubineau (Cierzac, Francia), Laurent Bigot (Saint Palais sur Mer, Francia), Pascal Bourdeau (Saintes Lheurine, Francia), Jacques Brard-Blanchard (Boutiers Saint Trojan, Francia), Olivier Charruaud (St Martial de Mirambeau, Francia), Daniel Chauvet (Saint Georges Antignac, Francia), Régis Chauvet (Marignac, Francia), Fabrice Compagnon (Avy, Francia), Francis Crepeau (Jarnac Champagne, Francia), Bernard Deborde (Arthenac, Francia), Chantal Goulard (Arthenac), Jean Pierre Gourdet (Moings, Francia), Bernard Goursaud (Brie sous Matha, Francia), Jean Gravouil (Saint Hilaire de Villefranche, Francia), Guy Herbelot (Echebrune, Francia), Rodrigue Herbelot (Echebrune), Sophie Landrit (Ozillac, Francia), Michel Mallet (Vanzac, Francia), Alain Marchadier (Villars en Pons, Francia), Michel Merlet (Jarnac Champagne), René Phelipon (Cierzac), Claude Potut (Avy), Philippe Pruleau (Saint Bonnet sur Gironde, Francia), Béatrice Rousseau (Gensac La Pallue, Francia), Jean-Christophe Rousseau (Segonzac, Francia), Françoise Rousseau (Burie, Francia), Pascale Rulleaud-Beaufour (Arthenac) et Alain Phelipon (Saintes, Francia) (rapresentante: avv. C.-E. Gudin)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
risarcire integralmente il danno subito in base a condanne pecuniarie, vale a dire la somma di:
—
EUR 53 600 per quanto riguarda il sig. Jean-Marie Cahier;
—
EUR 105 100 per quanto riguarda il sig. Robert Aubineau;
—
EUR 240 500 per quanto riguarda il sig. Laurent Bigot;
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EUR 111 100 per quanto riguarda il sig. Pascal Bourdeau;
—
EUR 12 800 per quanto riguarda il sig. Jacques Brard-Blanchard;
—
EUR 37 600 per quanto riguarda il sig. Olivier Charruaud;
—
EUR 122 100 per quanto riguarda il sig. Daniel Chauvet;
—
EUR 40 500 per quanto riguarda il sig. Régis Chauvet;
—
EUR 97 100 per quanto riguarda il sig. Fabrice Compagnon;
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EUR 105 600 per quanto riguarda il sig. Francis Crepeau;
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EUR 1 081 500 per quanto riguarda il sig. Bernard Deborde;
—
EUR 64 800 per quanto riguarda la sig.ra Chantal Goulard;
—
EUR 94 400 per quanto riguarda il sig. Jean Pierre Gourdet;
—
EUR 43 000 per quanto riguarda il sig. Bernard Goursaud;
—
EUR 82 100 per quanto riguarda il sig. Jean Gravouil;
—
EUR 20 500 per quanto riguarda il sig. Guy Herbelot;
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EUR 65 100 per quanto riguarda il sig. Rodrigue Herbelot;
—
EUR 53 000 per quanto riguarda la sig.ra Sophie Landrit;
—
EUR 39 500 per quanto riguarda il sig. Michel Mallet;
—
EUR 332 500 per quanto riguarda il sig. Alain Marchadier;
—
EUR 458 500 per quanto riguarda il sig. Michel Merlet;
—
EUR 23 000 per quanto riguarda il sig. René Phelipon
—
EUR 85 100 per quanto riguarda il sig. Claude Potut
—
EUR 3 500 per quanto riguarda il sig. Philippe Pruleau;
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EUR 34 500 per quanto riguarda la sig.ra Béatrice Rousseau;
—
EUR 38 070 per quanto riguarda il sig. Jean-Christophe Rousseau;
—
EUR 24 300 per quanto riguarda la sig.ra Françoise Rousseau;
—
EUR 486 500 per quanto riguarda il sig. Pascale Rulleaud-Beaufour;
—
EUR 10 500 per quanto riguarda il sig. Alain Phelipon;
—
stabilire l’importo del danno morale in misura pari a EUR 100 000 per ciascuno dei 29 ricorrenti;
—
condannare il Consiglio e la Commissione alla totalità delle spese:
—
relative al procedimento in corso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea,
—
relative altresì a tutti i procedimenti avviati dinanzi a tutti i giudici nazionali.
Motivi e principali argomenti
1)
A sostegno del proprio ricorso, i ricorrenti fanno valere che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea sorgerebbe a seguito di una violazione qualificata dell’art. 20, n. 2, TFUE, in quanto l’art. 28 del regolamento (CE) del Consiglio del 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, come attuato dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione e mantenuto dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, contemplerebbe il divieto per i produttori di vini ottenuti da vitigni a duplice attitudine di procedere essi stessi alla distillazione in acquavite delle quantità di vino di denominazione d’origine in eccesso rispetto alla quantità normalmente vinificata. I ricorrenti sarebbero stati sistematicamente perseguiti e condannati dalle autorità nazionali per aver omesso di rilasciare alla distillazione obbligatoria in alcol di Stato da parte di distillatori autorizzati le quantità prodotte in eccesso rispetto alle quantità normalmente vinificate e non esportate quali vini verso paesi terzi.
2)
I ricorrenti fanno tra l’altro valere che si tratta di una violazione di atti perfettamente chiari e netti rispetto ai quali gli organi dell’Unione non avevano potere di valutazione discrezionale. Essi invocano una violazione dei principi di non discriminazione, di certezza del diritto, di proporzionalità, dell’estoppel, della presunzione di innocenza, di buona amministrazione, di sollecitudine e del diritto di proprietà, nonché un’illecita aggressione alla libertà di produzione e di commercializzazione di un prodotto industriale e l’estensione illegittima dell’applicabilità di un regolamento a fini di stabilizzazione del mercato e di garanzia di un determinato reddito per i produttori a casi in cui non vi sono richieste di finanziamento da parte di tali produttori.
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