2.7.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 194/15
Ricorso proposto l'8 aprile 2011 — EyeSense/UAMI — Osypka Medical (ISENSE)
(Causa T-207/11)
2011/C 194/23
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: EyeSense AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: avv. N. Aicher)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Osypka Medical GmbH (Berlino, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 4 febbraio 2011 (procedimento R 1098/2010-4);
—
condannare il convenuto alle spese, incluse quelle del ricorso dinanzi all'UAMI.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Osypka Medical.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «ISENSE» per prodotti e servizi delle classi 9, 10 e 42 — domanda n. 7 165 327.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo nazionale «EyeSense» per prodotti e servizi delle classi 10 e 42.
Decisione della divisione d'opposizione: l'opposizione è respinta.
Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è respinto.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), poiché sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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