25.6.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 186/29
Ricorso proposto il 20 aprile 2011 — Rautenbach/Consiglio e Commissione
(Causa T-222/11)
2011/C 186/55
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Muller Conrad Rautenbach (Harare, Zimbabwe) (rappresentanti: S. Smith QC, M. Lester, barristers, e W. Osmond, solicitor)
Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea
Conclusioni
—
Annullare la decisione del Consiglio 15 febbraio 2011, 2011/101/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42, pag. 6), nonché il regolamento (UE) della Commissione 23 febbraio 2011, n. 174, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 49, pag. 23), nella parte in cui riguardano il ricorrente;
—
condannare i convenuti alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1)
Primo motivo, con cui si afferma che né il regolamento (UE) della Commissione n. 174/2011 né la decisione del Consiglio 2011/101/PESC possiedono un valido fondamento giuridico, in quanto le istituzioni interessate hanno agito al di fuori delle loro competenze.
2)
Secondo motivo, con cui si sostiene che i convenuti non sono competenti a imporre tali misure restrittive nei confronti del ricorrente; in subordine, si asserisce che il coinvolgimento del ricorrente è basato su un errore manifesto di valutazione, in quanto i convenuti sono incorsi in errore nel concludere che le misure restrittive erano giustificate nei suoi confronti.
3)
Terzo motivo, con cui si allega che le misure controverse violano i diritti della difesa del ricorrente e il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.
4)
Quarto motivo, con cui si sostiene che i convenuti non hanno rispettato l’obbligo di motivazione, in quanto la motivazione fornita non è conforme a tale obbligo che incombe alle istituzioni dell’UE.
5)
Quinto motivo, con cui si afferma che le misure controverse limitano in maniera ingiustificata e sproporzionata i diritti fondamentali del ricorrente, in particolare i diritti di proprietà, la libertà d’iniziativa economica e il diritto al rispetto della reputazione e della vita familiare.
Full & Egal Universal Law Academy