9.7.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 204/26
Ricorso proposto il 3 maggio 2011 — Sigma Alimentos Exterior/Commissione
(Causa T-239/11)
2011/C 204/47
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Sigma Alimentos Exterior, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: M. Ferre Navarrete, abogado)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
Annullare l’art. 1, n. 1, della decisione impugnata nella parte in cui dichiara che l’art. 12, n. 5, del testo rifuso della Ley del Impuesto sobre Sociedades [legge d’imposta sulle società] (TRLIS) comporta elementi di aiuti di Stato;
—
in subordine, annullare l’art. 1, n. 1, della decisione impugnata, nella parte in cui dichiara che l’art. 12, n. 5 del TRLIS comporta elementi di aiuti di Stato quando si applica ad acquisizioni di partecipazioni che presuppongano l’acquisizione del controllo;
—
in subordine, annullare l’art. 4 della decisione impugnata, nella parte in cui applica l’ordine di recupero ad operazioni concluse anteriormente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della decisione finale oggetto di ricorso;
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente nel presente ricorso ha acquisito partecipazioni in società stabilite negli Stati Uniti ed in Perù durante gli esercizi fiscali del periodo 2008-2010, applicando l’ammortamento dell’avviamento finanziario generato con l’acquisizione delle partecipazioni di maggioranza in tali società, in applicazione dell’art. 12, n. 5 del TRLIS.
Il 12 gennaio 2011 la Commissione ha adottato la decisione impugnata, C(2010) 9566 def., relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere n. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07). Quale conseguenza di detta decisione, l’amministrazione tributaria spagnola ha avviato procedimenti di accertamento al fine di correggere gli ammortamenti messi in atto dalla ricorrente.
A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce due motivi.
1)
Primo motivo, vertente sulla mancanza dei requisiti necessari per considerare la misura come aiuto di Stato.
—
A tale riguardo la ricorrente afferma che il motivo principale in base al quale il regime fiscale in discussione non può essere considerato come aiuto di Stato è la mancanza di carattere selettivo della misura controversa. La Commissione, infatti, commette un errore nel considerare l’esistenza di selettività di fatto sulla base del favore mostrato alle acquisizioni nazionali e della necessità di una partecipazione pari almeno al 5 %. A parere della ricorrente la Commissione giunge a siffatta conclusione prescindendo da un’analisi della tipologia e dei settori di attività in cui operano le imprese che hanno applicato il regime in parola.
2)
Secondo motivo, vertente sulla carenza di motivazione della decisione.
—
La ricorrente considera che l’argomentazione relativa alle ragioni per cui la Commissione ritiene che non sussistano ostacoli giuridici espliciti all’acquisizione di società negli Stati Uniti e in Perù è insufficiente sotto tutti gli aspetti.
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