13.8.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 238/18
Ricorso proposto il 13 maggio 2011 — FairWild Foundation/UAMI — Wild (FAIRWILD)
(Causa T-247/11)
2011/C 238/33
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: FairWild Foundation (Weinfelden, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti P. Neuwald e S. Müller)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rudolf Wild GmbH & Co. KG (Eppelheim, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 marzo 2011, procedimento R 1014/2010-1;
—
rigettare l’opposizione alla registrazione del marchio internazionale n. 950 962«FAIRWILD»;
—
condannare il convenuto e l’opponente alle spese del procedimento, incluse le spese sopportate dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «FAIRWILD» per prodotti delle classi 3, 5, 29 e 30 — Registrazione internazionale n. 950 962.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Rudolf Wild GmbH & Co. KG.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo comunitario «WILD» per prodotti delle classi 3, 9, 29, 30 e 32.
Decisione della divisione d'opposizione: l’opposizione è stata parzialmente accolta.
Decisione della commissione di ricorso: la decisione della divisione d’opposizione è stata parzialmente annullata.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento 207/2009, in quanto la divisione d’opposizione avrebbe a torto ritenuto che sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi opposti. La ricorrente eccepisce che la divisione d’opposizione, in primo luogo, avrebbe ingiustamente ritenuto che il contenuto semantico del segno «WILD» sia comune solo tra il pubblico di lingua tedesca e inglese e, in secondo luogo, avrebbe presupposto che tale termine non sia descrittivo dei prodotti rivendicati dal marchio opposto. Su tali basi la divisione d’opposizione avrebbe erroneamente riconosciuto al marchio opposto un carattere distintivo medio ed avrebbe affermato una somiglianza media tra i segni, con la conseguenza che la valutazione dei fattori di rischio di confusione in interazione tra loro si sarebbe conclusa a svantaggio della ricorrente.
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