23.7.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 219/20
Ricorso proposto il 19 maggio 2011 — El Gazaerly/Consiglio
(Causa T-266/11)
2011/C 219/31
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Naglaa Abdallah El Gazaerly (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: D. Pannick, Queen’s Counsel, R. Lööf, barrister, e M. O’Kane, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare, nei limiti in cui riguarda il ricorrente, la decisione del Consiglio 21 marzo 2011, 2011/172/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 73);
—
annullare, nei limiti in cui riguarda il ricorrente, il regolamento (UE) del Consiglio 21 marzo 2011, n. 270, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 4), che attua la decisione del Consiglio 2011/172/PESC;
—
condannare il convenuto al risarcimento dei danni per un importo pari a EUR 10000; e
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1)
Primo motivo, secondo il quale l’art. 29 TUE sarebbe una base giuridica erronea e/o insufficiente per la decisione del Consiglio 2011/172/PESC in quanto:
—
la decisione di cui trattasi non perseguirebbe alcun obiettivo di politica estera;
—
l'adozione della decisione stessa (e del regolamento del Consiglio n. 270/2011) rappresenterebbe un abuso di potere; e
—
l'inclusione del ricorrente nell'allegato alla decisione del Consiglio 2011/172/PESC (e nel regolamento applicativo) sarebbe stata irrazionale.
2)
Secondo motivo, basato sul fatto che l'inclusione del ricorrente nell'ambito della decisione 2011/172/PESC e del regolamento (UE) del Consiglio n. 270/2011 violerebbe il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
3)
Terzo motivo, basato sul fatto che l'inclusione del ricorrente nell'ambito della decisione 2011/172/PESC e del regolamento (UE) del Consiglio n. 270/2011 violerebbe il principio di proporzionalità.
4)
Quarto motivo, basato sul fatto che il ricorrente avrebbe subito un danno quale conseguenza diretta dell'adozione della decisione 2011/172/PESC e del regolamento (UE) del Consiglio n. 270/2011, che l'Unione sarebbe tenuta a risarcire.
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