13.8.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 238/35
Ricorso proposto il 16 giugno 2011 — Besselink/Consiglio
(Causa T-331/11)
2011/C 238/60
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Leonard Besselink (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: O. Brouwer e J. Blockx, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione del Consiglio 1 aprile 2011, che rifiuta di concedere pieno accesso al documento 9689/10 ai sensi del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag 43), come comunicata al ricorrente il 7 aprile 2011 mediante la lettera recante il riferimento 04/c/01/11; nonché
—
condannare il Consiglio alle spese sostenute dal ricorrente a norma dell’art. 87 delle regolamento di procedura del Tribunale, con l’inclusione delle spese di tutti gli intervenienti.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1)
Con il primo motivo egli asserisce che la decisione impugnata sarebbe basata su un’errata interpretazione ed applicazione dell’art. 4, n. 1, lett. a), terzo trattino del regolamento (CE) n. 1049/2001, che si riferisce alla tutela dell’interesse pubblico con riferimento alle relazioni internazionali, in quanto:
—
il Consiglio avrebbe erroneamente omesso di prendere in considerazione la natura costituzionale del documento cui il ricorrente chiede di avere accesso;
—
il ricorrente considera che l’accesso al documento 9689/10 è anche garantito dalla libertà di espressione prevista dall’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
—
il Consiglio avrebbe anche omesso di prendere in considerazione le circostanze specifiche e l’oggetto della presente controversia; inoltre
—
il Consiglio avrebbe erroneamente fatto riferimento ad ipotetiche conseguenze negative della divulgazione dei documenti per i futuri negoziati che l’Unione deve condurre.
2)
Con il secondo motivo egli asserisce che l’art. 4, n. 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001 sarebbe stato erroneamente applicato e il principio di proporzionalità violato, poiché il Consiglio non avrebbe adempiuto l’obbligo di valutare se fosse adeguato divulgare parzialmente, circoscrivendo il rigetto alle parti del documento 9689/10 che fossero appropriate e strettamente necessarie.
3)
Con il terzo motivo egli asserisce che il Consiglio non avrebbe adempiuto l’obbligo di fornire una motivazione adeguata alla decisione contestata.
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