24.9.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 282/28
Ricorso proposto l’8 luglio 2011 — Polyelectrolyte Producers Group e a./Commissione
(Causa T-368/11)
2011/C 282/58
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group (Bruxelles, Belgio), SNF SAS (Andrezieux Boutheon, Francia) e Travetanche Injection SPRL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem e R. Cana)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
—
Annullare il regolamento (UE) della Commissione 14 aprile 2011, n. 366, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (acrilammide) (GU L 101, pag. 12);
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.
1)
Primo motivo, vertente sul fatto:
—
che il regolamento impugnato contiene errori manifesti di valutazione in quanto la Commissione europea, in primo luogo, si è basata su informazioni non pertinenti, alla luce del contesto normativo applicabile, per l’esposizione di esseri umani e dell’ambiente nell’UE e, in secondo luogo, non ha identificato i rischi derivanti dall’iniezione di acrilammide, quali previsti dai requisiti applicabili, basandosi invece su informazioni relative all’uso di una diversa sostanza; di conseguenza, l’adozione di detto regolamento non rispetta le condizioni imposte dalle disposizioni normative pertinenti.
2)
Secondo motivo, vertente sul fatto:
—
che il regolamento impugnato viola il principio di proporzionalità;
3)
Terzo motivo, vertente sul fatto:
—
che il regolamento impugnato non è adeguatamente motivato, in violazione dell’art. 296 TFUE.
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