10.9.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 269/54
Ricorso proposto il 15 luglio 2011 — Basic/UAMI — Repsol YPF (basic)
(Causa T-372/11)
2011/C 269/120
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Basic Aktiengesellschaft Lebensmittelhandel (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: avv. D. Altenburg)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Repsol YPF, SA (Madrid, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 31 marzo 2011, procedimento R 1440/2010-1;
—
respingere il ricorso nel procedimento R 1440/2010-1 relativo alla pronuncia sull’opposizione B 1384694;
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «basic», nei colori giallo, blu e rosso, per prodotti e servizi delle classi 3, 4, 5, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 43, 44 e 45 — Domanda di marchio comunitario n. 6752811.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 5648159 del marchio figurativo «BASIC», per servizi delle classi 35, 37 e 39.
Decisione della divisione d'opposizione: l’opposizione è stata accolta per parte dei servizi in contestazione della classe 35 e per tutti i servizi in contestazione della classe 39. L’opposizione è stata respinta per i restanti servizi della classe 35.
Decisione della commissione di ricorso: la decisione della divisione d’opposizione è stata annullata nella parte in cui ha respinto l’opposizione per parte dei servizi della classe 35. La domanda di marchio comunitario per tali servizi è stata respinta e così il ricorso per i restanti servizi della classe 35.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che sussistesse un rischio di confusione tra il marchio richiesto e quello oggetto dell'opposizione.
Full & Egal Universal Law Academy