24.9.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 282/30
Ricorso proposto il 15 luglio 2011 — Pigui/Commissione
(Causa T-382/11)
2011/C 282/61
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Cristina Pigui (Strejnic, Romania) (rappresentante: avv. M. Alexe)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
obbligare la convenuta a rivelare le informazioni sull’identità di qualsiasi istituto di istruzione superiore coinvolto nel Master online 2008-2010 del programma Jean Monnet;
—
obbligare la convenuta ad interrompere il programma se non è coinvolto alcun istituto di istruzione superiore; a richiedere un contratto di studio per iscritto tra gli studenti e gli organizzatori e a richiedere un sistema uniforme di valutazione per tutti gli studenti coinvolti;
—
obbligare la Commissione a ripristinare la situazione ab initio della ricorrente, che dimostra che il programma 2008-2010 non rispettava gli standard del programma Jean Monnet, per lo meno per quanto riguarda la ricorrente.
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso la ricorrente, ai sensi dell'art. 265 TFUE, chiede che sia dichiarato che la convenuta ha illegittimamente omesso di agire in quanto non ha rivelato i risultati dell'indagine pubblica richiesta dalla ricorrente.
A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.
1)
Secondo il primo motivo, la convenuta ha violato gli artt. 6, n. 3, e 15 della decisione 1720/2006/CE (1), in quanto ha omesso di indagare e di rivelare informazioni come richiesto dalla ricorrente, nonché gli artt. 11 e 38 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, poiché la ricorrente ha violato il principio di trasparenza e le leggi sulla protezione del consumatore.
2)
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che la convenuta ha violato gli artt. 4 e 5 della direttiva 97/7/CE (2) e gli artt. 2, lett. a) e b), e 5 della direttiva 2005/29/CE (3) in quanto ha omesso di indagare sul master online del programma Jean Monnet, nonché di valutarlo, rispetto ai suoi obiettivi ai sensi dell'art. 15 della decisione 1720/2006/CE.
3)
Secondo il terzo motivo, la convenuta ha violato l’art 5 della direttiva 97/7/CE e gli artt. 2, lett. a) e b), 6 e 7 della direttiva 2005/29/CE, in quanto non ha indagato sul sistema di due pesi e due misure per la valutazione degli studenti.
4)
Secondo il quarto motivo, la convenuta ha violato l’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, nonché l'art. 2 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, in quanto la ricorrente non ha ricevuto pari trattamento nel contesto del master online del programma Jean Monnet.
(1) Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2006, 1720/2006/CE, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (GU L 327, pag. 45).
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19).
(3) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).
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