24.9.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 282/34
Ricorso proposto il 18 luglio 2011 — Guccio Gucci/UAMI — Chang Qing Qing (GUDDY)
(Causa T-389/11)
2011/C 282/67
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Guccio Gucci SpA (Firenze, Italia) (rappresentante: avv. F. Jacobacci)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Chang Qing Qing (Firenze, Italia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 aprile 2011, nel procedimento R 143/2010-1, nella parte in cui respinge l’opposizione per i prodotti restanti delle classi 9 e 14;
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «GUDDY» per diversi prodotti delle classi 9, 14, 18 e 25 — domanda di marchio comunitario n. 6799531.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 121988 del marchio denominativo «GUCCI» per prodotti delle classi 9, 14, 18 e 25.
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione e rigetto parziale del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha omesso di i) esaminare accuratamente i documenti presentati per giungere ad una conclusione corretta per quanto concerne l’elevato carattere distintivo del marchio «GUCCI» e per quanto riguarda il raffronto fonetico tra i marchi, incorrendo di conseguenza in errore ii) nell’interpretare e applicare l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario.
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