1.10.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 290/9
Ricorso proposto il 22 luglio 2011 — Iran Transfo/Consiglio
(Causa T-392/11)
2011/C 290/13
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Iran Transfo (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. K. Kleinschmidt)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione del Consiglio 23 maggio 2011, 2011/299/PESC, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, nella parte in cui tale atto si riferisce alla ricorrente;
—
adottare una misura di organizzazione del procedimento, ai sensi dell’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, consistente nell’ingiungere al convenuto la produzione di tutti i documenti relativi alla decisione impugnata, in quanto si riferiscano alla ricorrente;
—
condannare il convenuto alle spese di giudizio.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali garantiti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
La ricorrente deduce la violazione dei suoi diritti fondamentali così come garantiti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta dei diritti fondamentali»). L’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali riconosce la libertà d’impresa nell’Unione europea, mentre l’art. 17 il diritto di usare nell’Unione europea la proprietà dei beni legalmente acquistati e segnatamente di disporne liberamente. Gli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali garantiscono alla ricorrente la parità di trattamento e la non discriminazione.
A causa della decisione impugnata, la ricorrente sarebbe esclusa dalla partecipazione agli scambi commerciali sul territorio dell’Unione europea. Conseguentemente sarebbe pregiudicata la sua esistenza economica. Essa dovrebbe ricorrere alle forniture provenienti dal bacino economico dell’Unione europea.
Non sussisterebbe un interesse pubblico alla limitazione della libertà d’impresa, del diritto di proprietà, della parità di trattamento e della non discriminazione nei confronti della ricorrente. In particolare, non vi sarebbero fatti idonei a motivare sufficientemente la decisione del convenuto ed il conseguente impatto sui diritti fondamentali della ricorrente. Segnatamente la ricorrente non sarebbe coinvolta in attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e/o nello sviluppo di vettori di armi nucleari.
2.
Secondo motivo, vertente su una valutazione manifestamente errata dei fatti alla base della decisione
La decisione del convenuto si fonderebbe su una valutazione manifestamente errata dei fatti. La richiedente non sarebbe coinvolta in attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e/o nello sviluppo di vettori di armi nucleari o di altro tipo.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità
Il convenuto nella sua decisione non avrebbe rispettato il principio di proporzionalità. Vero è che la ricorrente non potrebbe escludere che una delle imprese del settore energetico da essa rifornite abbia, in violazione del contratto e all’insaputa della ricorrente, venduto trasformatori all’Agenzia iraniana per l’energia atomica. L’Agenzia iraniana per l’energia atomica avrebbe peraltro potuto procurarsi simili trasformatori direttamente sul mercato mondiale ed in particolare sul mercato dell’Unione europea. I trasformatori di media tensione controversi sarebbero fabbricati da tutti i principali produttori di generatori e commercializzati a livello mondiale, ivi incluso in Iran. Inoltre, il commercio di trasformatori usati, che corrispondono per caratteristiche di funzionamento ai trasformatori prodotti dalla ricorrente, sarebbe intenso a livello mondiale.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto al contraddittorio
Si sarebbe in presenza di una violazione del diritto al contraddittorio. La motivazione contenuta al punto 16 dell’Allegato I della decisione impugnata non sarebbe comprensibile per la ricorrente, né una motivazione comprensibile le sarebbe stata comunicata in separata sede dal convenuto, sicché sarebbero violati i diritti di difesa ed il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva della ricorrente.
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