24.9.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 282/43
Ricorso proposto il 29 luglio 2011 — Ellinika Touristika Akinita/Commissione
(Causa T-419/11)
2011/C 282/80
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Ellinika Touristika Akinita AE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. N. Fragkakis)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
accogliere interamente il ricorso,
—
annullare e invalidare la decisione della Commissione impugnata, indirizzata alla Repubblica ellenica,
—
disporre il rimborso, con interessi, di qualsivoglia importo eventualmente «recuperato» direttamente o indirettamente nei confronti della ricorrente in esecuzione della decisione impugnata,
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione europea 24 maggio 2011, C(2011) 3504 def., relativa all'aiuto di Stato a talune case da gioco greche, n. C 16/2010 (ex NN 22/2010, ex CP 318/2009), cui è stata data esecuzione da parte della Repubblica ellenica.
La ricorrente fa valere i seguenti motivi di annullamento:
Il primo motivo attiene all'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 107, n. 1, TFUE, e all'insufficiente motivazione, in violazione dell'art. 296 TFUE. In particolare, la misura in esame: (i) non assicura un vantaggio economico al casinò di Parnitha e al casinò di Corfù attraverso il trasferimento di risorse pubbliche, (ii) non ha natura selettiva, e (iii) non è in grado di influenzare gli scambi tra Stati membri, né falsa o minaccia di falsare la concorrenza.
Il secondo motivo attiene all'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 14, n. 1, prima frase, del regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83 del 27/03/1999, pag. 1). In particolare: (i) il recupero dell'aiuto di Stato illegale può essere richiesto esclusivamente agli effettivi beneficiari dell'aiuto, e (ii) non sussiste identità tra gli effettivi beneficiari della misura interessata (clienti dei casinò) e i soggetti cui è destinato l'ordine di recupero (i casinò di Corfù, Parnitha e Salonicco), i quali non sono gravati dal biglietto d'ingresso.
Il terzo motivo attiene all'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 14, n. 1, seconda frase, dello stesso regolamento. Il recupero dell'aiuto in esame è contrario: (i) al principio del legittimo affidamento, e (ii) al principio di proporzionalità.
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