1.10.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 290/13
Ricorso proposto il 2 agosto 2011 — Makhlouf/Consiglio
(Causa T-432/11)
2011/C 290/18
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Rami Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentante: avv. E. Ruchat)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso del ricorrente ricevibile e fondato;
—
annullare la decisione del Consiglio 9 maggio 2011, 2011/273/PESC, nonché i conseguenti atti di esecuzione di tale decisione che mantengono il ricorrente nell’elenco dei destinatati delle misure restrittive, nonché il regolamento (UE) del Consiglio 9 maggio 2011, n. 442, ed i suoi conseguenti atti di esecuzione, nella parte in cui riguardano il ricorrente;
—
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva previsto dagli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), nonché dagli artt. 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, nella parte in cui il ricorrente addebita al Consiglio che la motivazione fornita non soddisfa l’obbligo di motivazione gravante sulle istituzioni dell’Unione europea, previsto dall’art. 6 della CEDU, dall’art. 296 TFUE nonché dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che i provvedimento impugnati limitano in maniera ingiustificata e sproporzionata i diritti fondamentali del ricorrente e in particolare i suoi diritti di proprietà previsti dall’art. 1 del primo protocollo aggiuntivo alla CEDU e dall’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il suo diritto al rispetto dell’onore e della reputazione previsto dagli artt. 8 e 10 della CEDU e, infine, il principio della presunzione d’innocenza previsto dall’art. 6 della CEDU e dall’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Full & Egal Universal Law Academy