1.10.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 290/19
Impugnazione proposta l’11 agosto 2011 dall’Ufficio europeo di polizia (Europol) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 26 maggio 2011 nella causa F-83/09, Kalmár/Europol
(Causa T-455/11 P)
2011/C 290/27
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: Ufficio europeo di polizia (Europol) (rappresentanti: D. Neumann, D. El Khoury e J. Arnould, agenti, assistiti dagli avv.ti D. Waelbroeck e E. Antypas, advocaten)
Altra parte nel procedimento: Andreas Kalmár (L’Aia, Paesi Bassi)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la sentenza impugnata e statuire sul merito nei limiti in cui il Tribunale della funzione pubblica
a)
ha annullato la decisione di Europol 4 febbraio 2009 con la quale il Direttore di Europol ha risolto il contratto a tempo determinato del sig. Kalmár, la decisione 24 febbraio 2009 con la quale il Direttore di Europol ha esonerato l’interessato dall’obbligo di prestare servizio durante il preavviso nonché la decisione 18 luglio 2009 che ha respinto il suo reclamo;
b)
ha condannato Europol a risarcire il danno causato al ricorrente per un importo di EUR 5 000; e
c)
ha condannato Europol a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Kalmár;
—
condannare il convenuto a tutte le spese del procedimento di primo grado ed a quelle sostenute con l’impugnazione.
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione il ricorrente deduce sei motivi.
1.
Primo motivo, fondato sulla violazione del divieto di decidere ultra petita e sulla violazione dei diritti della difesa. Secondo il ricorrente il Tribunale della funzione pubblica ha effettuato il suo esame sulla base di addebiti diversi da quelli sollevati dal convenuto.
2.
Secondo motivo, fondato su un’opinione giuridica non corretta nel valutare la legittimità delle decisioni contestate. Il Tribunale della funzione pubblica ha falsamente applicato, in particolare, l’obbligo di assistenza e l’obbligo di motivazione.
3.
Terzo motivo, fondato su un’opinione giuridica non corretta del Tribunale della funzione pubblica circa l’oggetto della domanda diretta all’annullamento. Ad avviso del ricorrente il Tribunale della funzione pubblica avrebbe dovuto definire la decisione del 18 luglio 2009 come una decisione impugnabile che è pertanto soggetta al controllo giurisdizionale.
4.
Quarto motivo, fondato sui numerosi errori nel giudizio del Tribunale della funzione pubblica nel senso che Europol non ha «affatto» tenuto conto oppure l’ha fatto «non accuratamente» di determinati «elementi di fatto rilevanti e non trascurabili» nel decidere il licenziamento dell’interessato.
5.
Quinto motivo, fondato sulla motivazione insufficiente della sentenza impugnata.
6.
Sesto motivo, fondato sull’errato riconoscimento del risarcimento dei danni.
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