19.11.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 340/25
Ricorso proposto il 9 settembre 2011 — Francia/Commissione
(Causa T-478/11)
2011/C 340/53
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues, J. Gstalter e J. Rossi, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso, la ricorrente chiede al Tribunale l’annullamento della decisione della Commissione europea 29 giugno 2011, C(2011) 4376 def., relativa all’aiuto di Stato NN 10/2010 riguardante le azioni condotte dall’«interprofession nationale porcine» (organizzazione francese interprofessionale del settore suino; in prosieguo: l’«INAPORC»), finanziate mediante contributi volontari resi obbligatori (in prosieguo: i «CVO»), prelevati dall’INAPORC nei confronti dei membri da essa rappresentati. La Commissione ha ritenuto che tali CVO configurassero misure costitutive di un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo vertente su una violazione della nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, n. 1, TFUE, allorquando la Commissione ha considerato che le azioni condotte dall’INAPORC, per mezzo degli utili ricavati dai CVO, siano imputabili allo Stato e finanziati mediante risorse statali.
La ricorrente fa valere che le azioni condotte dall’INAPORC grazie agli utili provenienti dai CVO soddisfano i requisiti sanciti dalla Corte nella sentenza 15 luglio 2004, causa C-345/02, Pearle e a. (Racc. I. pag. 7139) affinché contributi obbligatori percepiti da un ente, rappresentante le imprese di un settore economico, non siano considerate come risorse statali che finanziano azioni imputabili allo Stato, in quanto:
—
le azioni condotte dall’INAPORC sarebbero decise dall’associazione di categoria che rappresenta le imprese del settore agricolo interessato e non servirebbero come strumenti per l’attuazione di una politica statale;
—
le azioni condotte dall’INAPORC sarebbero finanziate per mezzo di risorse prelevate sulle imprese del settore.
—
le modalità di finanziamento e la percentuale/quantità dei contributi sarebbero stabiliti in senso all’INAPORC senza alcun intervento dello Stato;
—
i contributi sarebbero obbligatoriamente utilizzati per il finanziamento del provvedimento senza possibilità d’intervento per lo Stato.
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