29.10.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 319/25
Ricorso proposto il 6 settembre 2011 — Spagna/Commissione
(Causa T-481/11)
2011/C 319/53
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio Gonzàles)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
Annullare l’allegato I, parte 2, titolo VI, lett. D), quinto trattino, del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 7 giugno 2011, n. 543, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, e
—
Condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1)
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di attribuzione di gerarchia normativa:
—
In proposito si afferma che il regolamento impugnato viola le disposizioni di cui all’art. 113, n. 2, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 22 ottobre 2007, n. 1234, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1).
2)
Secondo motivo, vertente sulla sussistenza di uno sviamento di potere
—
Si afferma a tal proposito che la Commissione, adottando l'atto impugnato, ha agito allo scopo principale di perseguire un fine diverso da quello dichiarato, discostandosi dalla norma applicabile adottata dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEPE/ONU).
3)
Terzo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione
—
In proposito si deduce che l'atto impugnato è viziato da una motivazione equivoca che giustifica la decisione contraria a quella infine adottata.
4)
Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di uguaglianza
—
Si afferma in tal senso che l'atto impugnato sottopone in maniera immotivata gli agrumi a condizioni di vendita più rigide rispetto al resto degli ortofrutticoli.
5)
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità
—
Si afferma in proposito che l'atto impugnato impone una condizione più rigida di etichettatura sulla base di motivi erronei e inadeguati a giustificare la decisione infine adottata.
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pagg. 1-49, modificato da ultimo dal regolamento (UE) della Commissione 15 giugno 2010, n 513, (GU L 150, pag. 40), e dal regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2010, n. 1234 (GU L 346, pag. 11).
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