26.11.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 347/38
Ricorso proposto il 27 settembre 2011 — Al-Aqsa/Consiglio
(Causa T-503/11)
2011/C 347/69
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Stichting Al-Aqsa (Heerlen, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. A. van Eik)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare che il regolamento di esecuzione del Consiglio n. 687/2011 è nullo nella parte in cui si applica alla ricorrente;
—
dichiarare che il regolamento (CE) n. 2580/2001 non è applicabile alla ricorrente;
—
condannare il Consiglio alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.
1)
Primo motivo vertente sul fatto che il regolamento di esecuzione n. 687/2011 (1) nella parte riguardante la ricorrente è contrario alla buona amministrazione della giustizia e all’economia processuale, per il fatto che è tuttora pendente dinanzi alla Corte di giustizia l’impugnazione della sentenza del Tribunale 9 settembre 2010 e a causa della decisione del Ministro degli Affari Esteri olandese 18 aprile 2011 di considerare applicabile alla ricorrente la Sanctieregeling Terrorisme 2007-II (decreto ministeriale recante sanzioni in materia di terrorismo).
2)
Secondo motivo, relativo al fatto che la ricorrente non rientra nell’ambito di applicazione della Posizione comune (2).
3)
Terzo motivo, relativo al fatto che non è stata adottata una decisione da un’autorità competente ai sensi dell’art. 1, n. 4, della Posizione comune. Né la sentenza del giudice dei provvedimenti urgenti 3 giugno 2003, né la decisione 18 aprile 2011, con la quale la Sanctieregeling Terrorisme 2007-II è considerata applicabile alla ricorrente, può essere considerata una decisione dell’autorità competente.
4)
Quarto motivo, vertente sulla circostanza che, secondo la ricorrente, non sussiste alcuna prova della consapevolezza della ricorrente, richiesta a norma dell’art. 1, n. 3, lett. k),della Posizione comune.
5)
Quinto motivo, riguardante il fatto che non si può considerare che la ricorrente agevoli (ancora) la commissione di atti terroristici, dal momento che ciò non può essere desunto né dalla sentenza del giudice dei provvedimenti urgenti 3 giugno 2003, né dalla decisione del Ministro degli Affari Esteri olandese 18 aprile 2011 di considerare applicabile alla ricorrente la Sanctieregeling Terrorisme 2007-II.
6)
Sesto motivo, relativo ad una violazione delle forme sostanziali e ad un eccesso del potere discrezionale. A parere della ricorrente il Consiglio a torto non ha proceduto ad un riesame e non si è ottemperato all’onere della prova che, nel caso di decisione di reinserimento, grava sul Consiglio.
7)
Settimo motivo, attinente ad una violazione del principio di proporzionalità.
8)
Ottavo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 1 del primo Protocollo della Convenzione per i diritti dell’uomo e dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto il regolamento di esecuzione costituisce un’ingerenza sproporzionata nel diritto al godimento indisturbato della proprietà.
9)
Nono motivo, attinente ad una violazione dell’art. 296 TFUE.
10)
Decimo motivo, riguardante il diritto ad un rimedio giurisdizionale effettivo e il principio del diritto alla difesa, in quanto il Consiglio ha fornito informazioni insufficientemente specifiche e concrete per spiegare perché sia necessario il mantenimento nell’elenco.
(1) Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 18 luglio 2011, n. 687, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 610/2010 e (UE) n. 83/2011 (GU L 188, pag. 2).
(2) Posizione comune del Consiglio 27 dicembre 2001 relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93).
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