3.12.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 355/23
Ricorso proposto il 27 settembre 2011 — BTL Diffusion/UAMI — dm-drogerie markt (babyTOlove)
(Causa T-518/11)
2011/C 355/42
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: BTL Diffusion (Saint Cloud, Francia) (rappresentante: avv. A. Berendes)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 luglio 2011, procedimento R 883/2010-2, nella parte in cui: i) ha accolto l’opposizione e respinto la domanda di marchio comunitario impugnata per «apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari; articoli ortopedici; materiale di sutura», della classe 25, e ii) ha respinto la domanda della ricorrente di annullare la decisione impugnata su un punto non dedotto nel ricorso, nella parte in cui ha accolto l’opposizione per «giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi», della classe 28; e
—
confermare la suddetta decisione per quanto riguarda i prodotti «membra, occhi e denti artificiali» della classe 10 e «decorazioni per alberi di Natale» della classe 28.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «babyTOlove», per prodotti delle classi 10, 25 e 28 — domanda di marchio comunitario n. 7104219
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione internazionale n. 935598 del marchio denominativo «babylove», per prodotti delle classi 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30 e 32; registrazione internazionale n. 979365 del marchio denominativo «Baby Love», per prodotti delle classi 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30 e 32
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione per una parte dei prodotti contestati
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione; accoglimento dell’opposizione e rigetto della domanda di marchio comunitario impugnata per una parte dei prodotti delle classi 10 e 25; rigetto del ricorso quanto al resto
Motivi dedotti: violazione del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha valutato erroneamente il rischio di confusione.
Full & Egal Universal Law Academy