10.12.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 362/19
Ricorso proposto il 7 ottobre 2011 — Chivas/UAMI — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY)
(Causa T-530/11)
2011/C 362/29
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Chivas Holdings (IP) Ltd (Renfrewshire, Regno Unito) (rappresentante: A. Carboni, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Regno Unito)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 luglio 2011, procedimento R 2334/2010-1, e rinviare la domanda all’UAMI affinché proceda al suo esame; e
—
condannare il convenuto ed ogni interveniente nel presente giudizio a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente, sostenute per questo procedimento o per quello dinanzi alla commissione di ricorso.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «CHIVALRY», per prodotti e servizi delle classi 33, 35 e 41 — domanda di marchio comunitario n. 6616593
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione del Regno Unito n. 1293610 del marchio figurativo «CHIVALRY», per prodotti della classe 33; registrazione del Regno Unito n. 2468527 del marchio figurativo «CHIVALRY SPECIAL RESERVE SCOTCH WHISKY», per prodotti della classe 33; marchio del Regno Unito non registrato costituito dal termine «CHIVALRY», utilizzato nella prassi commerciale per il «Whisky»
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), 76, n. 1, e 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: i) ha espresso una valutazione di fatto erronea in ordine alle caratteristiche del pubblico di riferimento e non ha fornito la motivazione di tale valutazione; ii) in subordine al primo motivo, dopo aver dichiarato che il consumatore di riferimento è «particolarmente attento e fedele al marchio», essa non ha, a torto, concluso che tali caratteristiche aumenterebbero l’attenzione del consumatore di riferimento e, di conseguenza, ridurrebbero il rischio di confusione; iii) non ha preso in considerazione le importanti indicazioni della Corte di giustizia ed ha adottato un approccio errato nel confrontare i marchi; iv) ha erroneamente identificato il termine «CHIVALRY» quale elemento visivamente dominante del marchio anteriore ed ha erroneamente concluso che gli altri elementi figurativi e denominativi giocano un ruolo secondario; v) ha erroneamente ritenuto che il confronto fonetico fra i marchi potesse essere compiuto con modalità analoghe al confronto visivo; e vi) ha valutato erroneamente il rischio di confusione.
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