7.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 6/20
Ricorso proposto il 14 ottobre 2011 — European Dynamics Luxembourg/BCE
(Causa T-553/11)
2012/C 6/37
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della convenuta di respingere la candidatura collettiva del gruppo temporaneo diretto e rappresentato dalla ricorrente, presentata in risposta all’invito a partecipare alla gara d’appalto recante il numero di riferimento 14159/IS/2010 (GU 2011/S 75-121894), in particolare per i servizi rientranti nel lotto 1 di detto appalto;
—
annullare la decisione della convenuta di respingere il ricorso proposto dalla ricorrente conformemente alla procedura definita nella sezione IV.2.1 del citato invito a presentare offerte e alle condizioni stabilite dall’art. 33 della decisione BCE/2007/5 (1);
—
annullare tutte le decisioni connesse della convenuta;
—
condannare la convenuta a versare alla ricorrente EUR 2 000 000,00, ai sensi degli artt. 256, 268 e 340 TFUE, a titolo di risarcimento danni per perdita di chance e per danno alla reputazione e alla credibilità in conseguenza della gara d’appalto in questione;
—
condannare la convenuta all’integrità delle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1)
Primo motivo, vertente sulla presunta violazione, da parte della convenuta, dell’obbligo di motivazione e sulla mancata comunicazione dei vantaggi relativi degli aggiudicatari. Inoltre, la ricorrente ha affermato che la convenuta ha impiegato criteri di selezione vaghi, che ha introdotto criteri nuovi durante la valutazione e che non ha rispettato quanto disposto dall’art. 28, n. 3, della decisione BCE/2007/5. Da ultimo, la ricorrente sostiene che la convenuta ha violato i diritti della difesa e il principio di trasparenza e di buon andamento dell’amministrazione.
2)
Secondo motivo, vertente su presunti errori manifesti di valutazione commessi dalla convenuta, in quanto essa avrebbe violato l’art. 25 della decisione BCE/2007/5 e il capitolato d’oneri.
3)
Terzo motivo, vertente sulla presunta violazione, da parte della convenuta, dell’art. 20 della decisione BCE/2007/5 e del principio del buon andamento dell’amministrazione.
4)
Quarto motivo, vertente sull’allegazione secondo cui, dichiarando il ricorso irricevibile, la convenuta avrebbe violato l’art. 28, n. 3, della decisione BCE/2007/5.
(1) Decisione della Banca centrale europea 3 luglio 2007, recante la disciplina sugli appalti (GU L 184, pag. 34).
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