7.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 6/21
Ricorso proposto il 21 ottobre 2011 — European Dynamics Luxembourg e altri/UAMI
(Causa T-556/11)
2012/C 6/39
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio) e Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione del’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) che respinge l’offerta presentata dalle ricorrenti nell’ambito della gara d’appalto AO/029/10 (E-Alicante: servizi di manutenzione e sviluppo di software) (1), comunicata con lettera in data 11 agosto 2011, e tutte le decisioni connesse dell’UAMI, comprese quelle di attribuire il relativo contratto al primo, secondo e terzo contraente a cascata;
—
condannare l’UAMI a risarcire alle ricorrenti i danni subiti in conseguenza della gara d’appalto in questione, per un importo pari a EUR 67 500 000;
—
condannare l’UAMI a risarcire alle ricorrenti i danni subiti in conseguenza della perdita di chance e il danno causato alla sua reputazione e credibilità, per un importo pari a EUR 6 750 000;
—
condannare l’UAMI all’integrità delle spese sostenute dalle ricorrenti nell’ambito del presente ricorso, anche qualora lo stesso fosse respinto.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1)
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 100, n. 2, del regolamento finanziario, in quanto l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avrebbe omesso di:
a)
fornire la motivazione;
b)
divulgare i vantaggi relativi degli aggiudicatari.
2)
Secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione, uso di criteri di attribuzione nuovi e contrari al capitolato d’oneri, uso di criteri che non sono stati spiegati durante la sessione domande/risposte, carenza di motivazione, osservazioni vaghe e infondate dell’UAMI, uso di una formula finanziaria errata, che ha dato luogo a distorsioni e modifica dell’ambito e dell’oggetto del contratto.
3)
Terzo motivo, vertente sul trattamento discriminatorio degli offerenti e sul mancato rispetto dei criteri di esclusione degli aggiudicatari, nonché sulla violazione degli artt. 93, n. 1, lett. f), 94 e 96 del regolamento finanziario e degli artt. 133 bis e 134 ter delle modalità di esecuzione e del principio del buon andamento dell’amministrazione, in quanto:
a)
i membri del consorzio aggiudicatario si trovano in conflitto d’interessi;
b)
un membro del consorzio aggiudicatario era implicato in operazioni illecite, di corruzione e di tangenti.
(1) GU 2011/S 10-013995.
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