7.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 6/22
Ricorso proposto il 4 novembre 2011 — Gitana/UAMI — Rosenruist (GITANA)
(Causa T-569/11)
2012/C 6/41
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Gitana SA (Pregny-Chambésy, Svizzera) (rappresentante: F. Benech, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rosenruist — Gestão e serviços, Lda (Funchal, Madeira)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 agosto 2011, pratica R 1825/2007-1, ed autorizzare la registrazione del marchio comunitario «GITANA», di cui alla domanda n. 3063344, per tutti i prodotti delle classi 18 e 25; nonché
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «GITANA», per prodotti e servizi delle classi 14, 16, 18, 21, 24, 25, 34–36 e 38 — domanda di marchio comunitario n. 3063344
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo comunitario registrato n. 1609312, «KITANA», per beni della classe 25; marchio figurativo internazionale registrato n. W00555706, «KITANA», per beni delle classi 18 e 25; marchio figurativo registrato italiano n. 531768, «KITANA», per beni delle classi 18 e 25
Decisione della divisione d’opposizione: parziale rigetto della domanda di marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: parziale annullamento della decisione della divisione d’opposizione e rigetto del ricorso quanto al resto
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente valutato l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
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