28.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 25/56
Ricorso proposto il 10 novembre 2011 — Schenker Customs Agency/Commissione
(Causa T-576/11)
2012/C 25/109
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: Schenker Customs Agency BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti A. Jansen e J. Biermasz)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione europea 17 luglio 2011, nel caso REM 01/2010;
—
decidere che è fondato lo sgravio dei dazi richiesti.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente in quanto spedizioniere doganale nel periodo 19 febbraio 1999-19 luglio 2001 ha presentato in proprio nome 52 dichiarazioni complessive per immissioni in libera pratica per il prodotto glifosato. Come paese di origine in tutte le dichiarazioni veniva menzionata Taiwan. Da un’indagine della OLAF sarebbe emerso che il glifosato dichiarato non è originario di Taiwan, bensì della Cina. Per tale motivo sarebbe dovuto un dazio antidumping che è richiesto dalla dogana olandese. La ricorrente afferma che la Commissione europea ha deciso a torto che lo sgravio del dazio all’importazione non era giustificato. A sostegno del suo ricorso, la ricorrente adduce sei motivi.
1)
Secondo la ricorrente la Commissione europea avrebbe ritenuto a torto che la violazione dei diritti della difesa, il tardivo reclamo dei dazi e il fatto che la Schenken non abbia potuto presentarsi come diretto rappresentante costituiscono argomenti che vertono sull’esistenza della stessa obbligazione doganale. Questi argomenti secondo la ricorrente potrebbero costituire senz’altro una situazione particolare ai sensi dell’art. 239 del regolamento n. 2913/92 (1), e avrebbero dovuto essere esaminati quindi nel merito.
2)
La Commissione europea, secondo la ricorrente, avrebbe ritenuto a torto che il rilascio di certificati falsi di origine da parte delle Camere di commercio di Taiwan non potrebbe costituire una situazione particolare ai sensi dell’art. 239 del regolamento n. 2913/92.
3)
La Commissione europea avrebbe ritenuto a torto che il suo modo di agire nella fattispecie non costituiva una situazione particolare ai sensi dell’art. 239 del regolamento n. 2913/92. Secondo la ricorrente, la Commissione europea non avrebbe effettuato un controllo effettivo sull’inchiesta sulla frode e non ha coordinato la sua azione quanto al caso in esame.
4)
La Commissione europea avrebbe ritenuto a torto che il comportamento delle autorità olandesi non avrebbe posto la Schenken in una situazione particolare. La ricorrente afferma che la Commissione europea ha ignorato il fatto che le autorità olandesi non hanno agito adeguatamente, pur conoscendo la frode riguardante il glifosato proveniente da Taiwan.
5)
La Commissione europea avrebbe del pari ritenuto a torto che la ricorrente non aveva mostrato tutta la diligenza che si può normalmente attendere da una spedizioniere doganale e, per questo motivo, che lo sgravio del dazio all’importazione non era giustificato. La ricorrente sostiene che non le si può addebitare alcun comportamento frodolento o manifesta negligenza, e al riguardo fa riferimento alla pronuncia della Douanekamer van het Gerechtshof di Amsterdam del 18 dicembre 2008 (5.2.3 della pronuncia).
6)
La Commissione europea non avrebbe a torto esaminato tutti i fatti e le circostanze pertinenti.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).
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