28.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 25/62
Ricorso proposto il 22 novembre 2011 — Anbouba/Consiglio
(Causa T-592/11)
2012/C 25/118
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Issam Anbouba (Homs, Siria) (rappresentanti: M.-A. Bastin e J.-M. Salva, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare ricevibile il presente ricorso in tutti i suoi elementi;
—
dichiararlo fondato in tutti i suoi motivi;
—
autorizzare la riunione del presente ricorso con il ricorso T-563/11;
—
dichiarare che gli atti contestati possono essere parzialmente annullati in quanto la parte degli atti da annullare è scindibile dall’atto intero,
—
di conseguenza,
—
annullare in parte la decisione del Consiglio 13 ottobre 2011, 2011/685/PESC, e il regolamento (UE) del Consiglio 13 ottobre 2011, n. 1011, espungendone la menzione del sig. Issam ANBOUBA e il riferimento allo stesso come sostenitore del regime attuale in Siria;
—
in difetto di ciò, annullare la decisione del Consiglio 13 ottobre 2011, 2011/685/PESC, e il regolamento (UE) del Consiglio 13 ottobre 2011, n. 1011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;
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in subordine, dichiarare tali decisione e regolamento inapplicabili nei confronti di Issam ANBOUBA ed ingiungere l’eliminazione del suo nome e dei riferimenti allo stesso dall’elenco di persone oggetto di misure di sanzione dell’Unione europea;
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condannare il Consiglio ad EUR 1 di danni in risarcimento del pregiudizio morale e materiale subito a causa della menzione del sig. Issam ANBOUBA quale sostenitore del regime attuale in Siria;
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condannare il Consiglio a tutte le spese.
Motivi e principali argomenti
—
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi che essenzialmente sono identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-563/11, Anbouba/Consiglio.
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