28.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 25/62
Ricorso proposto il 28 novembre 2011 — Al-Chihabi/Consiglio
(Causa T-593/11)
2012/C 25/119
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Fares Al-Chihabi (Aleppo, Siria) (rappresentanti: avv.ti L. Ruessmann e W. Berg)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare il regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011 (1), e il regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011 (2), nonché la decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011 (3) e la decisione 2011/684/PESC del Consiglio, del 13 ottobre 2011 (4), e qualsiasi atto legislativo successivo diretto a mantenere e/o a sostituire tali misure restrittive, nella parte in cui si riferiscono al ricorrente;
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1)
Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione, in particolare dell’obbligo di motivazione, stabilito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dall’articolo 216 TFUE e all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) del Consiglio n. 442/2011 (5).
2)
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente, in particolare del diritto di essere sentito, e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.
3)
Terzo motivo, vertente sulla violazione ingiustificata e sproporzionata dei diritti fondamentali del ricorrente, in particolare il diritto di proprietà, il diritto al rispetto dell’onore e della reputazione, il diritto al lavoro e alla libertà d’impresa, nonché il diritto alla presunzione d’innocenza.
4)
Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto del ricorrente al rispetto della vita privata, in quanto le misure che congelano i fondi e limitano la libertà di movimento costituiscono altresì un’interferenza sproporzionata con il diritto fondamentale del ricorrente al rispetto della vita privata, oltre a rappresentare una violazione del principio generale di proporzionalità.
(1) Regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 228, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 269, pag. 18).
(3) Decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 228, pag. 16).
(4) Decisione 2011/684/PESC del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 269, pag. 33).
(5) Regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 121, pag. 1).
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