4.2.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 32/30
Ricorso proposto il 22 novembre 2011 — Pêra-Grave/UAMI — Fundação De Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA)
(Causa T-602/11)
2012/C 32/63
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Pêra-Grave Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda (Évora, Portogallo) (rappresentante: avv. J. de Oliveira Vaz Miranda Sousa)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fundação Eugénio De Almeida (Évora, Portogallo)
Conclusioni
—
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 19 settembre 2011, procedimento R 1797/2010-2, con la conseguenza che l’opposizione diretta contro il marchio richiesto sarà respinta nel suo complesso e la registrazione del marchio richiesto consentita nella sua integralità; e
—
condannare il convenuto alle proprie spese e a quelle sostenute dal ricorrente nell’ambito del presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA», per prodotti della classe 33 — Domanda di marchio comunitario n. 7291669.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione portoghese n. 283684 del marchio figurativo «VINHO PÊRAMANCA TINTO», per prodotti della classe 33; registrazione portoghese n. 308864 del marchio figurativo «VINHO PÊRAMANCA BRANCO», per prodotti della classe 33; registrazione portoghese n. 405797 del marchio figurativo «PÊRAMANCA», per prodotti della classe 33.
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento dell’opposizione e del ricorso, annullamento della decisione e rigetto della domanda di marchio comunitario per tutti i prodotti contestati.
Motivi dedotti: Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso: i) ha commesso un errore di diritto nel sottovalutare l’importanza complessiva delle numerose differenze visive, auditive e concettuali esistenti tra i segni e nell’esagerare, sopravvalutandone l’importanza, l’impressione complessivo dell’unico elemento comune che contengono, costituito dagli elementi verbali «PERA» e «MANCA»; e ii) ha applicato erroneamente alla causa in esame i principi e l’impostazione seguita dalla Corte di giustizia nella sentenza «TERRANUS/TERRA», T-332/05 e ha erroneamente ritenuto che il grado di somiglianza complessiva tra i segni a confronto sarebbe sufficiente a creare un rischio di confusione.
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