4.2.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 32/31
Ricorso proposto il 29 novembre 2011 — Novartis/UAMI — Organic (BIOCERT)
(Causa T-605/11)
2012/C 32/65
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Novartis AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: avv. M. Douglas)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dr. Organic Ltd (Swansea, Regno Unito)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 28 settembre 2011, procedimento R 1030/2010-4; e
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «BIOCERT», per prodotti e servizi delle classi 3, 4, 5, 29, 30, 31, 32, 35 e 44 — domanda di marchio comunitario n. 7134984
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione austriaca n. 136273 del marchio denominativo «BIOCEF», per prodotti della classe 5
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto integrale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 76, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: (i) ha interpretato erroneamente i principi generali sanciti dai giudici europei e ha erroneamente concluso che non sussiste rischio di confusione tra «BIOCEF» e «BIOCERT»; e (ii) ha erroneamente basato la sua decisione su fatti che non sono stati comunicati dalle parti del procedimento.
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