4.2.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 32/38
Ricorso proposto il 30 novembre 2011 — PICO Food/UAMI — Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE)
(Causa T-623/11)
2012/C 32/75
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: PICO Food GmbH (Tamm, Germania) (rappresentante: avv. M. Douglas)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bogumit Sobieraj (Milanówek, Polonia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’8 settembre 2011, procedimento R 553/2010-1;
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «MILANÓWEK CREAM FUDGE», per prodotti della classe 30 — domanda di marchio comunitario n. 6342455
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione tedesca n. 30522224 del marchio figurativo raffigurante una mucca, per prodotti della classe 30; registrazione tedesca n. 30523439 del marchio figurativo «Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT», per prodotti della classe 30; registrazione tedesca n. 30702751 del marchio figurativo «Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT», per prodotti della classe 30; registrazione tedesca n. 30702748 del marchio figurativo «Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT», per prodotti della classe 30; registrazione tedesca n. 30700574 del marchio figurativo «SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE», per prodotti della classe 30
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto integrale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha interpretato erroneamente i principi generali sanciti dai giudici europei e ha negato la sussistenza di rischio di confusione tra i marchi su cui si fonda l’opposizione e la domanda controversa. Violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha basato la sua decisione su fatti che non sono stati comunicati dalle parti del procedimento.
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