11.2.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 39/20
Ricorso proposto il 15 dicembre 2011 — Cham/Consiglio
(Causa T-649/11)
2012/C 39/38
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Cham Holding Co. SA (Damasco, Siria) (rappresentante: avv. E. Ruchat)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare ricevibile l’azione della ricorrente, e di conseguenza:
—
annullare la decisione 2011/628/PESC, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e il regolamento (UE) n. 950/2011 del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nei limiti in cui questi atti riguardano la ricorrente, disponendo l’inserimento del suo nominativo nell’elenco delle entità contemplate dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 442/2011, del 9 maggio 2011 e dagli articoli 3 e 4 della decisione 2011/273/PESC, del 9 maggio 2011;
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condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, che sono in sostanza identici o simili a quelli formulati nell’ambito della causa T-433/11, Makhlouf/Consiglio (1).
(1) GU 2011, C 290, pag. 14.
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