3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 225/23
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Syndicat OP 84/Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), succeduto all’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (Viniflhor), a sua volta succeduto all’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (Oniflhor)
(Causa C-3/12) (1)
(Agricoltura - Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia - Nozione di «periodo di controllo» - Possibilità di estensione, da parte di uno Stato membro, del periodo di controllo in caso di materiale impossibilità di procedere al controllo entro il termine assegnato - Rimborso degli aiuti percepiti - Sanzioni)
2013/C 225/37
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrente: Syndicat OP 84
Convenuto: Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), succeduto all’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (Viniflhor), a sua volta succeduto all’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (Oniflhor)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d’État — Interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE (GU L 388, pag. 18) — Nozione di «periodo di controllo» — Possibilità di estensione, da parte di uno Stato membro, del periodo di controllo in caso di impossibilità materiale di procedere al controllo a causa del comportamento del beneficiario degli aiuti — Restituzione degli aiuti percepiti — Sanzioni
Dispositivo
L’articolo 2, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia», e che abroga la direttiva 77/435/CEE, come modificato dal regolamento (CE) n. 3094/94 del Consiglio, del 12 dicembre 1994, deve essere interpretato nel senso che l’amministrazione può, ove necessario, proseguire le sue operazioni di controllo, già annunciate nel corso del periodo di controllo intercorrente dal 1o luglio di un anno al 30 giugno dell’anno seguente, oltre tale periodo, senza, per questo solo motivo, viziare la procedura di un’irregolarità che l’operatore controllato possa poi opporre alla decisione adottata sulla base dei risultati di tale controllo.
(1) GU C 89 del 24.3.2012.
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