23.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 344/19
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social no 1 de Lleida — Spagna) — Betriu Montull, Marc/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
(Causa C-5/12) (1)
(Politica sociale - Direttiva 92/85/CEE - Protezione della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento - Articolo 8 - Congedo di maternità - Direttiva 76/207/CEE - Parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Articolo 2, paragrafi 1 e 3 - Diritto a un congedo in favore delle madri lavoratrici subordinate in seguito alla nascita di un figlio - Possibile utilizzo da parte della madre lavoratrice subordinata o del padre lavoratore subordinato - Madre lavoratrice autonoma e non iscritta a un regime pubblico di previdenza sociale - Esclusione del diritto al congedo per il padre lavoratore subordinato - Padre biologico e padre adottivo - Principio della parità di trattamento)
2013/C 344/31
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social no 1 de Lleida
Parti
Ricorrente: Betriu Montull, Marc
Convenuto: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Social de Lleida — Interpretazione della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40) e della direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 145, pag. 4) — Normativa nazionale che prevede il diritto ad un permesso per allattamento in favore della madre nelle sei settimane successive al parto — Diritto del padre lavoratore subordinato ad un permesso — Condizioni — Normativa nazionale che prevede per i padri adottivi lavoratori subordinati, ma non per i padri biologici, il diritto alla sospensione del contratto di lavoro, con mantenimento del posto e delle mansioni di lavoro, e con copertura finanziaria a carico del sistema previdenziale pubblico — Violazione del principio di parità di trattamento
Dispositivo
Le direttive 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), e 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, devono essere interpretate nel senso che non ostano a una norma nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che prevede che il padre di un bambino, lavoratore subordinato, possa, con l’accordo della madre, anch’ella lavoratrice subordinata, fruire di un congedo di maternità per il periodo successivo alle sei settimane di riposo obbligatorio per la madre dopo il parto, fatto salvo il caso in cui esista un pericolo per la salute della stessa, mentre il padre di un bambino, lavoratore subordinato, non può fruire di siffatto congedo nel caso in cui la madre non sia lavoratrice subordinata e non sia iscritta a un regime pubblico di previdenza sociale.
(1) GU C 98 del 31.3.2012.
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