22.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 52/6
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce de Verviers — Belgio) — Corman-Collins SA/La Maison du Whisky SA
(Causa C-9/12) (1)
(Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 2 - Articolo 5, punto 1, lettere a) e b) - Competenza speciale in materia contrattuale - Nozioni di «compravendita di beni» e di «prestazione di servizi» - Contratto di concessione di vendita di beni)
2014/C 52/09
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de commerce de Verviers (Belgio)
Parti
Ricorrente: Corman-Collins SA
Convenuta: La Maison du Whisky SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de commerce de Verviers — Interpretazione degli articoli 2 e 5, punto 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001 L 12, pag. 1) — Contratto di concessione di vendita esclusiva di beni concluso tra un concedente con sede in Francia e un concessionario con sede in Belgio — Ammissibilità di una normativa nazionale che prevede la competenza dei tribunali del concessionario, indipendentemente dal luogo in cui ha sede il concedente.
Dispositivo
1)
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, qualora il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito della controversia, osta all’applicazione di una norma nazionale sulla competenza come quella prevista all’articolo 4 della legge del 27 luglio 1961 sul recesso unilaterale dalle concessioni di vendita esclusiva a durata indeterminata, come modificata dalla legge del 13 aprile 1971 sul recesso unilaterale dalle concessioni di vendita.
2)
L’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che la norma sulla competenza stabilita al secondo trattino di tale disposizione per le controversie relative ai contratti di prestazione di servizi trova applicazione nel caso di un’azione giudiziaria con cui un attore che ha sede in uno Stato membro fa valere, nei confronti di un convenuto che ha sede in un altro Stato membro, diritti derivanti da un contratto di concessione, il che presuppone che il contratto vincolante le parti comporti clausole specifiche circa la distribuzione da parte del concessionario della merce venduta dal concedente. È compito del giudice nazionale verificare se ciò effettivamente si verifichi nella controversia di cui è investito.
(1) GU C 73 del 10.3.2012
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