9.2.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 38/10
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Maatschap L.A. en D.A.B. Langestraat en P. Langestraat-Troost/Staatsecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
(Causa C-11/12) (1)
(Politica agricola comune - Sistema integrato di gestione e di controllo - Riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienza alle regole della condizionalità - Responsabilità per fatto altrui)
2013/C 38/11
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parti
Ricorrente: Maatschap L.A. en D.A.B. Langestraat en P. Langestraat-Troost
Convenuto: Staatsecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16) — Sistema integrato di gestione e di controllo — Riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienza alle regole della condizionalità — Agricoltore che ha affittato da un terzo terreni agricoli ed ha accettato temporaneamente la concimazione dei suddetti terreni da parte del medesimo terzo — Inosservanza da parte del suddetto terzo dei criteri di gestione obbligatori
Dispositivo
L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce regole comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, deve essere interpretato nel senso che l’inadempienza alle regole della condizionalità da parte della persona alla quale o dalla quale è stata ceduta la superficie agricola, che implichi la riduzione dell’importo totale dei pagamenti diretti o l’esclusione dal beneficio di questi ultimi, deve essere integralmente imputata all’agricoltore il quale ha presentato la domanda di aiuto.
(1) GU C 98 del 31.3.2011.
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