20.4.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 114/18
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Město Žamberk/Finanční ředitelství v Hradci Králové, divenuto Odvolací finanční ředitelství
(Causa C-18/12) (1)
(Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettera m) - Esenzione - Prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport o dell’educazione fisica - Pratica di attività sportive in modo non organizzato e non sistematico - Parco acquatico comunale)
2013/C 114/25
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší správní soud
Parti
Ricorrente: Město Žamberk
Convenuto: Finanční ředitelství v Hradci Králové, divenuto Odvolací finanční ředitelství
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nejvyšší správní soud — Interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Esenzioni — Prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport o dell’educazione fisica — Pratica occasionale e irregolare di attività sportive ricreative in un complesso balneare (acquapark) gestito dal Comune e dotato di impianti e attrezzature per tali attività
Dispositivo
1)
L’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che attività sportive non organizzate, non sistematiche e non finalizzate alla partecipazione a competizioni sportive possono essere considerate pratica sportiva ai sensi di tale disposizione.
2)
L’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE dev’essere interpretato nel senso che l’accesso ad un parco acquatico che metta a disposizione dei visitatori non solo installazioni per l’esercizio di attività sportive, ma anche altri tipi di attività distensive o ricreative può costituire una prestazione di servizi strettamente connessa con la pratica sportiva. È compito del giudice del rinvio stabilire se, alla luce degli elementi interpretativi forniti dalla Corte nella presente sentenza e in considerazione delle particolari circostanze del procedimento principale, tale ipotesi ricorra nella specie.
(1) GU C 98 del 31.03.2012.
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